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Sez. L, Sentenza n. 1070 del 21/01/2016 (Rv. 638516 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - PER MUTUO CONSENSO DIMISSIONI | Annullabilità delle dimissioni per incapacità naturale - Requisiti - Nesso causale tra dimissioni e alterazione psichica - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-01-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/638516-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - PER MUTUO CONSENSO DIMISSIONI

L'annullamento delle dimissioni del lavoratore, perché presentate in stato di incapacità naturale, presuppone non solo la sussistenza di un quadro psichico connotato da aspetti patologici ma anche l'incidenza causale tra l'alterazione mentale e le ragioni soggettive che hanno spinto il lavoratore al recesso. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di appello che non aveva ammesso la consulenza tecnica di ufficio richiesta dal dipendente di una ASL, non valutando adeguatamente un certificato medico, di poco precedente le dimissioni, rilasciato da altra ASL, dal quale risultava che il dimissionario era affetto da patologia psicotica con marcata disabilità neurologica e relazionale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 428, Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)