Sez. 3, Sentenza n. 2827 del 07/02/2014 (Rv. 630307 - 01)
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - RICHIESTA DI RISARCIMENTO ALL'ASSICURATORE (O IMPRESA DESIGNATA O INA) - IN GENERE | Preventiva richiesta di risarcimento ex art. 22 della legge n. 990 del 1969 - Destinatari - Assicuratore - Sussistenza - Responsabile civile - Esclusione - Fondamento.
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - RICHIESTA DI RISARCIMENTO ALL'ASSICURATORE (O IMPRESA DESIGNATA O INA) - IN GENERE
In tema di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, la richiesta preventiva di risarcimento del danno di cui all'art. 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, va rivolta nei confronti del solo assicuratore e non anche del responsabile civile nei cui confronti sia stata proposta la domanda giudiziale di risarcimento del danno, trattandosi di condizione di proponibilità dell'azione risarcitoria, volta a garantire all'assicuratore un adeguato "spatium deliberandi" per l'eventuale liquidazione dell'indennizzo senza far luogo alla domanda giudiziale.
Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)