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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 141 del 1987

Decisione
decisa il 1987-04-10, depositata il 1987-04-16
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:141
Massime
2

Massime (2)

Massima n. 4216

  • Comunità europea
  • Trattato istitutivo
  • Principio fondamentale
  • Promuovimento dello sviluppo armonico dell'attività economica degli stati aderenti
  • Legge nazionale in asserito contrasto con detto principio
  • Sindacato di costituzionalità
  • Ammissibilità.
Leggi la massima
È ammissibile il sindacato di costituzionalità relativamente a leggi nazionali, che siano denunciate per diretta lesione dei principi fondamentali del trattato istitutivo della CEE (Comunità economica europea). - S. n. 170/1984 - O. nn. 47/1985, 48/1985, 81/1985; 275/1986.

Norme impugnate

  • art. 3 legge 10 dicembre 1975, n. 724
  • art. 1 legge 10 dicembre 1975, n. 724
  • art. 7 legge 10 dicembre 1975, n. 724

Parametri

  • art. 95 trattato cee
  • art. 37 trattato cee
  • art. 12 trattato cee.

Massima n. 4217

  • Tabacchi
  • Provenienza dai paesi della comunità economica europea
  • Istituzione di una "sovrimposta di confine" e di depositi di distribuzione soggetti ad autorizzazione dell'amministrazione finanziaria
  • Manifesta infondatezza della questione.
Leggi la massima
Come già affermato in precedente pronuncia, la "sovrimposta di confine" istituita per i tabacchi importati da Paesi della CEE non è un dazio doganale, vietato dal Trattato istitutivo della stessa Comunità, bensì trova corrispondenza nell'imposta di consumo gravante sui tabacchi di produzione nazionale, parificando il trattamento tributario di questi ultimi a quello dei tabacchi di produzione CEE. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 3 e 7 Legge 10 dicembre 1975, n. 724, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 11 Cost. e in relazione agli artt. 12 e 95 Trattato CEE). - S. n. 286/1986.

Norme impugnate

  • art. 7 legge 10 dicembre 1975, n. 724
  • art. 1 legge 10 dicembre 1975, n. 724
  • art. 3 legge 10 dicembre 1975, n. 724

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 3 e 7 della legge 10 dicembre 1975 n. 724 (Disposizioni sull'importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi esteri) promosso con ordinanza emessa il 29 ottobre 1985 dalla Corte d'Appello di Napoli nel procedimento penale a carico di Panagopoulos Canagiotis ed altri, iscritta al n. 622 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 52, prima serie speciale, del 5 novembre 1986; Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 26 marzo 1987 il Giudice relatore Francesco Saja;
punto 1
Ritenuto che nel corso di un procedimento penale a carico di Panagopoulos Canagiotis ed altri, imputati del reato di contrabbando aggravato di sigarette (importate dal Belgio), previsto e punito dagli artt. 292 e 295 d.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43, la Corte d'appello di Napoli con ordinanza del 29 ottobre 1985 (reg. ord. n. 622 del 1986) sollevava questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 3 e 7 l. 10 dicembre 1975 n. 724 in riferimento agli artt. 3 e 11 Cost.; che la Corte rilevava che l'art. 12 del Trattato CEE vietava l'istituzione di nuovi dazi doganali, o di tasse equivalenti, mentre il successivo art. 37 prevedeva l'obbligo degli Stati membri di escludere qualsiasi discriminazione tra cittadini in ordine agli approvvigionamenti ed agli sbocchi commerciali; l'art. 95, infine, vietava imposte discriminatrici a favore dei prodotti nazionali; che secondo il giudice rimettente, l'impugnato art. 3 l. n. 724 del 1975 aveva introdotto, per i tabacchi di provenienza dalla detta Comunità economica, una "sovrimposta di confine" equivalente ad un dazio doganale, ciò che sembrava in contrasto con i citt. artt. 12 e 95 del Trattato CEE; che inoltre l'art. 1, istituendo, sempre per i detti tabacchi importati, depositi di distribuzione soggetti ad autorizzazione dell'Amministrazione finanziaria, pareva contrastare con il cit. art. 37 Tratt. CEE, in quanto era idoneo a limitare gli effetti dell'abolizione dei dazi doganali e quindi a discriminare le posizioni dei cittadini degli Stati membri della Comunità. L'art. 7, infine, veniva impugnato per il suo richiamo ai reati di contrabbando per cui si procedeva in sede penale; che interveniva la Presidenza del Consiglio dei ministri, chiedendo che le questioni fossero dichiarate non fondate.
punto 2
Considerato preliminarmente che la denuncia del giudice a quo concerne le previsioni del Trattato di Roma del 25 marzo 1957, istitutivo della Comunità Economica Europea, ritenendosi che le norme censurate violino non già puntuali regolamenti o norme comunitarie, bensì direttamente il principio fondamentale, ricavabile in particolare dagli artt. 12, 37 e 95 del Trattato stesso, secondo cui compito principale della Comunità è quello di promuovere, mediante l'instaurazione di un Mercato Comune ed il graduale avvicinamento delle politiche degli Stati aderenti, lo sviluppo armonico della loro attività economica; che conseguentemente (cfr. sent. 8 giugno 1984 n. 170 e ordd. 22 febbraio 1985 nn. 47 e 48, 20 marzo 1985 n. 81, 19 dicembre 1986 n. 275) la Corte ritiene di doversi occupare delle due questioni sottoposte al suo esame; che nel merito le questioni sono state già decise da questa Corte, la quale nella sent. n. 286 del 1986 ha osservato come la "sovrimposta di confine", di cui all'impugnato art. 3 l. n. 724 del 1975, non sia un dazio doganale, vietato dal Trattato, bensì trovi corrispondenza nell'imposta di consumo gravante sui tabacchi di produzione nazionale e serva a parificare il trattamento tributario di questi ultimi a quello dei tabacchi di produzione CEE (cfr. artt. 1 e 2 l. 13 luglio 1965 n. 825 e l. 7 marzo 1985 n. 76), evitando così ogni ingiustificata discriminazione; che pertanto le questioni si appalesano manifestamente infondate.
punto 3
Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 3 e 7 l. 10 dicembre 1975 n. 724, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 11 Cost. dalla Corte d'appello di Napoli con l'ordinanza indicata in epigrafe, in quanto già decise con sent. n. 286 del 1986. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 aprile 1987. Il Presidente: LA PERGOLA Il Redattore: SAJA Depositata in cancelleria il 16 aprile 1987. Il cancelliere: MINELLI

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze