Sez. U, Sentenza n. 7421 del 05/10/1987 (Rv. 455422 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - ISTITUTO "GIUSEPPE KIRNER" - CUSTODE PORTIERE DI UNO STABILE NEL QUALE L'ENTE SVOLGE LA SUA ATTIVITÀ ISTITUZIONALE - RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - ISTITUTO "GIUSEPPE KIRNER" - CUSTODE PORTIERE DI UNO STABILE NEL QUALE L'ENTE SVOLGE LA SUA ATTIVITÀ ISTITUZIONALE - RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
Le prestazioni lavorative subordinate di custode-portiere, presso uno stabile nel quale si svolga l'attività istituzionale di un ente pubblico non economico (nella specie, istituto nazionale "Giuseppe kirner", soppresso con d.P.R. 25 aprile 1980), sono attinenti alle finalità pubblicistiche dell'ente medesimo, e, pertanto, ove espletate con continuità ed effettivo inserimento nell'ambito dell'organizzazione del datore di lavoro, integrano un rapporto di pubblico impiego, come tale devoluto alla cognizione esclusiva del giudice amministrativo, senza che rilevi in proposito la Mancanza di stabilità del rapporto stesso, in difetto di previsione di un corrispondente posto nell'organico, né la sua Costituzione con contratto, né il suo assoggettamento alla disciplina collettiva di diritto comune. (V 4679/86, mass n 447402).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)