Sez. 3 - , Sentenza n. 10927 del 06/12/2018 Ud. (dep. 13/03/2019) Rv. 275145 - 01
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA | Parcheggi ed autorimesse - Applicabilità della procedura semplificata di cui alla legge n. 122 del 1989 - Condizioni - Individuazione - Fattispecie.
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA
In tema di reati edilizi, la realizzazione di un garage a servizio di un edificio preesistente è sottoposto al regime autorizzativo di maggior favore di cui all'art. 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, soltanto nel caso in cui ricorrano tutti i presupposti previsti da detta normativa, in difetto dei quali è necessario il rilascio del permesso di costruire. (Fattispecie in cui è stato ritenuto che la costruzione di un garage, avvenuta tramite l'innalzamento del livello naturale del terreno per mezzo di opere di contenimento appositamente predisposte, necessitasse del rilascio del permesso di costruire).
Riferimenti normativi: Legge 24/03/1989 num. 122 art. 9 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)