Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Trento
Testo in vigore al
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 107, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione, prevista dall'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 1988;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione, del tesoro e per gli affari regionali e i problemi istituzionali;
E M A N A
il seguente decreto:
Art. 1
1. Le attribuzioni dell'Amministrazione dello Stato in materia di istruzione elementare e secondaria (media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale ed artistica), esercitate sia direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato sia per il tramite di enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale, sono esercitate, nell'ambito del proprio territorio, dalla provincia di Trento, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 16 dello statuto e con l'osservanza delle norme del presente decreto.
2. Resta ferma la competenza dello Stato in materia di stato giuridico ed economico del personale insegnante - ispettivo, direttivo e docente - di ruolo e non di ruolo di cui all'art. 2, comma 1.
AVVERTENZA:
Il testo di note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10 commi 2 e 3 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Art. 2
1. Il personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole elementari e delle scuole ed istituti d'istruzione secondaria (media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale ed artistica), compreso il personale insegnante dei corsi di cui all'art. 5, comma 1, e' statale a tutti gli effetti e ad esso si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico e di carriera in vigore per il personale ispettivo, direttivo e docente delle corrispondenti scuole statali.
2. Il Ministro della pubblica istruzione, nei limiti delle potesta' amministrative conferitegli dalle leggi dello Stato e nel rispetto delle procedure previste dalla legge-quadro 29 marzo 1983, n. 93, sul pubblico impiego, provvede ove necessario, su proposta della provincia, ad adeguare specifici aspetti della disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico del personale di cui al comma 1 alle finalita' delle leggi adottate dalla provincia nella materia di cui all'art. 1.
3. I provvedimenti relativi al personale insegnante previsti dall'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, sono adottati dai competenti organi dello Stato, salva ulteriore autorizzazione della provincia riferita alla compatibilita' di ciascuna iniziativa con le generali esigenze del servizio.
4. Il Ministero della pubblica istruzione e la provincia organizzano d'intesa corsi di aggiornamento per il personale docente in servizio nelle scuole elementari e secondarie della provincia di Trento, ivi compresi i corsi per il personale cui spetta l'insegnamento della lingua e della cultura ladina.
5. Su richiesta della provincia e' disposto il comando di personale ispettivo, direttivo e docente statale in servizio nella provincia di Trento, secondo le forme previste dagli articoli 56 e 57 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, come sostituiti dall'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.
Art. 3
1. Sono esercitate dalla provincia di Trento le attribuzioni degli organi dello Stato concernenti il Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica di cui al regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1946, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 82, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Sono inoltre esercitate dalla provincia le funzioni amministrative degli organi dello Stato in ordine agli altri enti, istituzioni ed organizzazioni locali operanti nella materia di cui all'art. 1.
3. In caso di soppressione con legge provinciale degli enti previsti nel presente articolo, il personale dipendente e' trasferito alla provincia conservando integralmente la posizione giuridico-economica acquisita. I beni mobili e immobili sono trasferiti al patrimonio della provincia.
Art. 4
1. Le scuole di istruzione elementare e secondaria della provincia di Trento hanno carattere statale.
2. I titoli di studio conseguiti nelle predette scuole sono validi a tutti gli effetti.
Art. 5
1. All'istituzione di scuole elementari e di istituti e scuole di istruzione secondaria, nonche' dei corsi finalizzati al rilascio dei titoli di studio, provvede la provincia in base a piani da essa predisposti, d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione per quanto attiene agli oneri per il personale a carico dello Stato e alle conseguenti variazioni degli organici delle scuole di istruzione elementare e secondaria.
2. I piani di cui al comma 1 comprendono anche la soppressione, la trasformazione e il trasferimento delle scuole esistenti, per una migliore distribuzione delle scuole nel territorio provinciale, nonche' l'attuazione di provvedimenti legislativi della provincia in ordine all'organizzazione e al funzionamento delle scuole ed istituti di istruzione.
3. I competenti organi statali dispongono le variazioni degli organici ed ogni altro provvedimento che innovi circa l'utilizzazione del personale insegnante, in relazione ai provvedimenti conseguenti all'intesa di cui al comma 1.
4. Lo Stato assicura alle scuole della provincia una disponibilita' complessiva di personale insegnante che tenga conto, oltre che della popolazione scolastica, di tutte le condizioni territoriali e socio-economiche che possono rendere localmente difficile il raggruppamento degli alunni.
Art. 6
1. La vigilanza sugli istituti dotati di personalita' giuridica, per la parte relativa alla gestione di fondi erogati a carico del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per la retribuzione del personale direttivo e docente, e' esercitata nei modi previsti dalle vigenti disposizioni.
Art. 7
1. Il progetto di modifica dei programmi d'insegnamento e di esame, ivi comprese l'introduzione di nuovi insegnamenti e la modifica degli orari di insegnamento, e' comunicato al Ministero della pubblica istruzione per il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione previsto dall'art. 19, comma ottavo, dello statuto. A tal fine il Consiglio nazionale e' integrato da un rappresentante della provincia.
2. La provincia adotta le modifiche dei programmi d'insegnamento e di esame con propria legge.
3. La provincia dispone idonei interventi per adeguare la preparazione scolastica, secondo i programmi di insegnamento di cui al comma 1, degli studenti provenienti dalle altre scuole del territorio nazionale.
4. Al maggior fabbisogno di personale docente eventualmente derivante dalle modifiche di cui al presente articolo, il Ministero della pubblica istruzione provvede, nell'ambito dell'intesa di cui all'art. 5, non oltre l'anno scolastico che inizia nell'esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge provinciale di cui al comma 2.
Art. 8
1. Le norme per l'attuazione delle leggi sugli esami di Stato sono emanate dalla provincia, sentito il Ministero della pubblica istruzione, e sono comunicate al predetto Ministero in tempo utile per la nomina delle commissioni d'esame.
Art. 9
1. La provincia adotta i provvedimenti di cui agli articoli 3, commi terzo e quinto, e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, previa intesa con il Ministero della pubblica istruzione e fatti salvi i provvedimenti di competenza dello Stato concernenti l'utilizzazione del personale docente.
Art. 10
1. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, la provincia di Trento esercita le attribuzioni demandate ad organi centrali e periferici dello Stato dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, salvo quanto previsto dal comma 2 del medesimo art. 1.
2. In relazione alle competenze ad essa attribuite dallo Statuto, si intendono riferite alla provincia le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1 aventi riguardo alle regioni.
3. In caso di modificazione con legge provinciale della disciplina contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1, la provincia deve rispettare i principi in essa stabiliti. Resta ferma la competenza primaria della provincia in materia di scuola materna.
4. Il consiglio scolastico provinciale di Trento, oltre a svolgere i compiti previsti dalle leggi vigenti, esprime parere obbligatorio sull'istituzione e soppressione di scuole, sui programmi ed orari di insegnamento, sulle materie di insegnamento e loro raggruppamento.
Art. 11
1. Per la provincia di Trento il Ministro della pubblica istruzione nomina, su proposta della giunta provinciale di Trento, un sovrintendente scolastico, scelto tra i dirigenti dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione e dell'amministrazione scolastica periferica con qualifica non inferiore a dirigente superiore, tra il personale della carriera direttiva dell'amministrazione provinciale con qualifica non inferiore a dirigente superiore o equiparata e tra il personale docente universitario di ruolo, il personale ispettivo, direttivo e docente di ruolo, fornito di laurea, in servizio nelle scuole della provincia.
2. La nomina ha durata quinquennale ed e' rinnovabile.
3. Per il personale di cui al comma 1, la nomina e' disposta previo collocamento fuori ruolo, anche se non provvisto dalle disposizioni che regolano il rispettivo stato giuridico, con le modalita' indicate dalle disposizioni vigenti nei singoli ordinamenti.
Art. 12
1. Il sovrintendente scolastico esercita le attribuzioni in materia di istruzione elementare e secondaria di cui all'art. 1, che le vigenti disposizioni conferiscono ai provveditori agli studi ed ai sovrintendenti scolastici regionali. La provincia puo' attribuire al sovrintendente scolastico funzioni rientranti in altre materie di propria competenza.
2. Nei confronti del personale statale di ruolo e non di ruolo di cui all'art. 2, comma 1, il sovrintendente esercita altresi' le attribuzioni che sono deferite dalle leggi dello Stato ai provveditori agli studi ed ai sovrintendenti scolastici regionali.
3. I ricorsi proposti dal personale statale di cui al comma 2 avverso provvedimenti non definitivi adottati dal sovrintendente sono decisi dal Ministro della pubblica istruzione in conformita' alle disposizioni vigenti.
4. La provincia puo' attribuire al sovrintendente scolastico, per il periodo di durata dell'incarico, una indennita' di funzione non pensionabile.