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Sez. 1, Sentenza n. 19 del 03/01/1996 (Rv. 495242 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - NON DEFINITIVA (O PARZIALE) | Capo della sentenza contenente disposizioni sulla prosecuzione del giudizio per l'ulteriore istruttoria - Carattere vincolante o preclusivo in sede di sentenza definitiva - Esclusione - Impugnazione unitamente al capo contenente la decisione non definitiva - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1996-01-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495242-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - NON DEFINITIVA (O PARZIALE)

Il capo di una sentenza con il quale il giudice, sul presupposto della sussistenza di plurime domande (o di questioni di merito) talune delle quali, a suo giudizio, non immediatamente definibili, disponga, con riferimento a queste ultime, la prosecuzione del giudizio per l'ulteriore istruzione, come consentito dagli artt. 277 e 194 cod.proc.civ., si risolve in una situazione che ha, per "ratio decidendum", la mera affermazione dell'esigenza dell'ulteriore istruzione e, per contenuto, da un canto, il rinvio della decisione sulla domanda all'esito di detta istruttoria e, dall'altro, l'ordine di prosecuzione del processo ai fini dell'espletamento dell'istruttoria e della pronuncia definitiva. Ne discende che, avendo quel capo e la relativa pronuncia natura meramente ordinatoria ed istruttoria, le affermazioni sulle quali detto provvedimento si forma non possono impegnare la decisione della causa o costituire preclusioni in sede di sentenza, né sono suscettibili di impugnazione in una con la sentenza che abbia deciso sulle altre domande o sulle altre questioni.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 277 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 294 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)