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Sez. 3, Sentenza n. 22 del 30/11/2018 Cc. (dep. 02/01/2019) Rv. 274745 - 03

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Procedimento in camera di consiglio - Ambito di applicabilità - Giudizio dibattimentale - Nozione - Giudizio celebrato nella forma della udienza pubblica - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-11-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/274745-03

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Ai fini dell'applicabilità dell'art. 611, comma 1, cod. proc. pen., in base al quale la Corte di Cassazione procede in camera di consiglio quando deve decidere su ogni ricorso contro provvedimenti non emessi nel dibattimento, per giudizio dibattimentale deve intendersi quello disciplinato dalle disposizioni di cui agli artt. 465 e ss. cod. proc. pen., non potendo ritenersi tale quello celebrato nella forma della udienza pubblica. (In applicazione del principio la Suprema Corte ha affermato che, anche a seguito della decisione della Corte Costituzionale n. 109 del 2015, che ha affermato l'illegittimità costituzionale degli artt. 666, comma 3, 667, comma 4, e 676 cod. proc. pen., nella parte in cui non consentivano che, su istanza di parte, il procedimento di opposizione contro l'ordinanza in materia di applicazione della confisca si svolgesse, davanti al giudice della esecuzione, nelle forme dell'udienza pubblica, il ricorso proposto in sede di legittimità, ai sensi dell'art. 666, comma 6, cod. proc. pen., va comunque trattato in camera di consiglio).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 611, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 465, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 667 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 676 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)