Sez. L - , Ordinanza n. 18815 del 12/07/2019 (Rv. 654491 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) | Appalti pubblici di servizi - Disciplina di cui al d.lgs. n. 163 del 2006 - Nozione ex art. 1655 c.c. - Applicabilità - Conseguenze.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA)
In materia di divieto di intermediazione nelle prestazioni di lavoro, il d.lgs. n. 163 del 2006 (cd. codice dei contratti pubblici), pur dettando una disciplina derogatoria rispetto a quella degli appalti privati, recepisce la nozione giuridica di appalto definita dall'art. 1655 c.c., con un espresso rinvio alle disposizioni del codice civile a fini integrativi, sicché anche agli appalti pubblici di servizi deve trovare applicazione l'elaborazione giurisprudenziale in tema di discrimine tra appalto e somministrazione di lavoro, operando i principi che in caso di dissociazione fra titolare e utilizzatore del rapporto lavorativo consentono di configurare una illegittima interposizione di manodopera.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1655, Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 163 art. 3, Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 29 CORTE COST., Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 163 art. 1 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)