Sez. L, Sentenza n. 7048 del 28/07/1994 (Rv. 487551 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO | Liquidazione ex art. 18 Statuto Lavoratori nel testo anteriore alla legge n. 108 del 1990 - Impossibilità di attuazione del rapporto nel periodo tra il licenziamento e la sentenza di annullamento dello stesso per causa non imputabile al datore di lavoro - Conseguenze.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO
In tema di liquidazione del risarcimento del danno ex art. 18, comma secondo, della legge 20 maggio 1970 n. 300, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della legge 11 maggio 1990 n. 108, il principio per cui si presume, "iuris tantum", che esso corrisponda a tutte le retribuzioni non percepite nel periodo intercorrente tra il licenziamento e la sentenza di annullamento dello stesso (salvo che il datore di lavoro non provi "l'aliunde perceptum" o comunque la possibilità per il lavoratore di evitare il danno con l'ordinaria diligenza), non si applica nell'ipotesi (e limitatamente all'arco di tempo) in cui, nel suddetto periodo, il rapporto di lavoro non abbia potuto trovare attuazione per una causa non imputabile al datore di lavoro (ad esempio per detenzione del prestatore di lavoro o per impedimento della prestazione determinato dalla pubblica autorità) atteso che in tale ipotesi si interrompe il nesso di causalità fra danno e licenziamento, per cui il datore di lavoro non è tenuto al risarcimento del danno.
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)