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Sez. U, Sentenza n. 11415 del 20/12/1996 (Rv. 501444 - 01)

ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - COMPETENZA E GIURISDIZIONE | Proclamazione degli eletti alla carica di consigliere comunale - Impugnazione dell'atto di proclamazione - Deduzione della mancanza dei presupposti di detto atto per avere gli eletti rinunciato alla carica - Posizione giuridica dell'eletto fatta valere in giudizio - Natura - Diritto soggettivo - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Instaurazione della controversia innanzi al giudice amministrativo - Influenza - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-12-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/501444-01

ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - COMPETENZA E GIURISDIZIONE

La controversia, nella quale si contesti la sussistenza dei presupposti per la proclamazione di alcuni eletti alla carica di consigliere comunale e si deduca che questi non avrebbero potuto essere proclamati per aver in precedenza rinunciato a detta carica, ancorché proposta innanzi al giudice amministrativo, in via d'impugnazione dell'atto di proclamazione, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, attesa la consistenza di diritto soggettivo della posizione giuridica fatta valere in giudizio.

Riferimenti normativi: Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 6 CORTE COST., Legge 08/06/1990 num. 142 CORTE COST., Legge 25/03/1993 num. 81 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)