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Sez. U, Sentenza n. 5588 del 28/02/2020 (Rv. 657203 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Illecito disciplinare conseguente a reato - Termine annuale per l’esercizio dell’azione disciplinare - Decorrenza - Dall’iscrizione dell’incolpato nel registro degli indagati - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2020-02-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/657203-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE

In ipotesi di illecito disciplinare del magistrato conseguente a reato, ai fini della decorrenza del termine annuale per l'esercizio dell'azione disciplinare non assume rilevanza l'iscrizione dell'incolpato nel registro degli indagati, atteso che il predetto termine decorre dal momento in cui il Ministro della giustizia o il Procuratore generale presso la Corte di cassazione abbiano avuto notizia "circostanziata" dell'illecito ovvero conoscenza certa di tutti gli elementi costitutivi dello stesso, e non dal momento in cui di esso siano venuti a conoscenza gli organi tenuti a darne comunicazione ai titolari dell'azione disciplinare, spettando in via esclusiva a questi ultimi l'apprezzamento del rilievo disciplinare di un fatto, peraltro nell'ambito di un giudizio diverso e ben più pregnante di quello concernente soltanto la rilevanza di quello stesso fatto ai fini dell'insorgenza del predetto obbligo di comunicazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 14, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 15

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)