Sez. 2, Sentenza n. 477 del 04/12/1998 Ud. (dep. 15/01/1999) Rv. 212249 - 01
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - ARRESTO IN FLAGRANZA - CONVALIDA - IN GENERE | Omessa impugnazione dell'ordinanza di convalida - Proponibilità nel giudizio di cognizione di questioni concernenti la validità degli atti assunti nel relativo procedimento - Esclusione - Conseguenze in tema di validità del decreto di giudizio immediato basato sull'interrogatorio assunto in sede di convalida.
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - ARRESTO IN FLAGRANZA - CONVALIDA - IN GENERE
L'omessa impugnazione dell'ordinanza di convalida dell'arresto impedisce la proposizione nel procedimento principale - salvo che nel giudizio direttissimo - di ogni ulteriore questione circa la legittimità dell'arresto e di tutti gli atti compiuti nel procedimento incidentale di convalida, compreso l'interrogatorio dell'imputato. (In applicazione di tale principio la Corte ha rigettato il ricorso con il quale si denunciava la nullità del decreto di citazione a giudizio immediato per la nullità dell'interrogatorio - avvenuto in sede di convalida in assenza del difensore di fiducia, non avvisato - che ne costituiva il presupposto ai sensi dell'art. 453 cod. proc. pen.).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 391 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 391 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 453 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 453 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)