Sez. 3, Sentenza n. 3338 del 11/02/2009 (Rv. 606542 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI | Causa risarcitoria per diffamazione a mezzo stampa - Critiche della valutazione compiuta dal giudice di merito - Principio di autosufficienza del ricorso - Necessità di individuare e, se del caso, riprodurre le parti dell'articolo in contestazione - Sussistenza - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI
In relazione ad una causa risarcitoria avente ad oggetto dichiarazioni asseritamente diffamatorie compiute a mezzo stampa, la parte che muova critiche alla valutazione compiuta dal giudice di appello, sia in fatto che in diritto, circa la natura diffamatoria dello scritto in questione e la sussistenza del relativo reato, è tenuta, in ossequio al c.d. principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ad individuare - se del caso riproducendolo direttamente, ove necessario in relazione all'oggetto della critica di cui al motivo, ed eventualmente indirettamente, ove l'apprezzamento della critica lo consenta - il contenuto dell'articolo nella parte cui la critica si riferisce, specificando anche dove la Corte possa esaminarlo per verificarne la conformità del contenuto riprodotto rispetto a quello effettivo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod. Pen. art. 57 CORTE COST., Cod. Pen. art. 595 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)