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Sez. 3, Ordinanza n. 2428 del 17/06/1997 Cc. (dep. 09/07/1997) Rv. 208806 - 01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - SEQUESTRO - CONVALIDA | Richiesta di riesame - Proposizione - Termine - Previsioni di cui all'art.355 comma 3 cod. proc. pen. - Relative conseguenze - Mancanza di notificazione della convalida - Onere dell'interessato - Individuazione - Fattispecie: inammissibilità.
Stato
decisa il 1997-06-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/208806-01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - SEQUESTRO - CONVALIDA

Ai sensi dell'art. 355 comma 3 cod.proc.pen. la richiesta di riesame del decreto di convalida del sequestro probatorio deve essere proposta entro dieci giorni dalla data di notifica del provvedimento ovvero dalla diversa data in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'avvenuto sequestro. Detti termini sono rapportati a differenti situazioni: essi decorrono dalla data del vincolo reale, se avvenuto in presenza del legittimato al riesame; dalla data della notifica, se è stata effettuata, oppure dalla data in cui l'interessato ha avuto effettiva conoscenza del sequestro. Consegue che il Giudice deve individuare il "dies a quo" di decorrenza del termine in quanto la norma prende in considerazione anche l'ipotesi di conoscenza non legale della misura; che, inoltre, l'interessato può vincere la presunzione di conoscenza formalmente prevista mediante la notifica: in tale ultima ipotesi spetta all'impugnante dimostrare la tempestività della sua istanza e di fornire la prova rigorosa dell'epoca in cui è stato notiziato del sequestro. Nel differente caso - come nella specie - di mancanza di notifiche, l'interessato non deve vincere alcuna presunzione legale di conoscenza e, pertanto, "l'onus probandi" su di lui è meno rigoroso; tuttavia egli è tenuto ad allegare elementi utili a fissare la data di conoscenza del sequestro e la sua prospettazione può essere disattesa dai Giudici solo in base ad una adeguata motivazione. (La S.C., nel dichiarare inammissibile il ricorso, ha rilevato che l'interessato, nella richiesta di riesame, non aveva dedotto alcun argomento tendente a provare l'epoca di conoscenza del decreto di sequestro, che doveva segnare il "dies a quo" di decorrenza del termine per l'impugnazione, né risultava dagli atti che in sede di discussione del riesame avesse fornito elementi idonei a dimostrare il suo assunto sulla tempestività del gravame).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 355 com. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 355 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)