Corte costituzionale
Corte cost., Sentenza n. 91 del 1975
Massime (2)
Massima n. 7765
- Lavoro
- Infortuni sul lavoro
- Polizia delle cave e miniere
- D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128, art. 55
- Inchiesta infortunistica
- Accertamenti tecnici su fatti che possono anche costituire reati
- Omessa previsione di disposizioni sul diritto di difesa
- Funzionario cui l'indagine è demandata
- È ufficiale di polizia giudiziaria
- Obbligo di osservare le norme sull'istruzione formale
- Non è violato l'art. 24 della costituzione
- Esclusione di illegittimità costituzionale.
Leggi la massima
Non è fondata, con riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 55 del D.P.R. 9 aprile 1959 n. 128 (contenente norme sulla polizia delle miniere) che demanda al funzionario del Corpo delle miniere, incaricato della constatazione di un infortunio, di compiere accertamenti tecnici peritali su fatti che possono anche costituire reati. Ed invero, la norma in esame, (impugnata sotto il profilo che nulla dispone per il rispetto delle garanzie di difesa previste in via generale dall'art. 304 bis c.p.p. ed estese alla fase delle indagini di polizia giudiziaria dall'art. 225 dello stesso codice) contiene una mera attribuzione di competenza (senza disciplinare in alcun modo le forme e il procedimento da seguire nel compimento dell'attività istruttoria) al funzionamento delle miniere che, per altro, come ufficiale di polizia giudiziaria, è vincolato al rispetto di tutti gli adempimenti previsti nell'art. 225 (nel testo di cui all'art. 3 della legge 18 marzo 1971 n. 62) e nell'art. 223 c.p.p.. Di conseguenza, detto funzionario deve osservare, nel compimento degli accertamenti commessigli, le norme sulla istruzione formale, comprese quelle previste dall'art. 304 bis del codice di procedura penale. Cfr.: sent. n. 145/1974.
Norme impugnate
- art. 55 d.P.R. 9 aprile 1959, n. 128
Parametri
- art. 24, comma 2, Cost.
Massima n. 7766
- Diritto di difesa
- Accertamento di fatti costituenti reato
- Attribuzione del relativo potere con legge speciale, senza espressa disposizione in merito al diritto di difesa dell'indiziato
- Osservanza di norme generali che tutelano il diritto.
Leggi la massima
Quando una norma di una legge speciale attribuisce a taluno il potere di procedere all'accertamento di fatti costituenti reato senza nulla disporre in merito alle norme da seguire perché siano rispettati i diritti di difesa dell'indiziato, non consegue da tale omissione alcuna violazione di norme che tutelano quel diritto, essendo questo assicurato da norme generali, al cui rispetto sono tenuti tutti coloro cui quel potere è conferito. Cfr.: sent. n. 145/1974.
Parametri
- art. 24, comma 2, Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 55 del d.P.R. 9 aprile 1959, n. 128 (Norme di polizia delle miniere e delle cave), promosso con ordinanza emessa il 26 novembre 1973 dal tribunale di Lucera nel procedimento penale a carico di Lupardi Bruno, iscritta al n. 62 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 75 del 20 marzo 1974.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 5 febbraio 1975 il Giudice relatore Ercole Rocchetti;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Con ordinanza emessa il 26 novembre 1973, nel procedimento penale a carico di Lupardi Bruno, il tribunale di Lucera ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata, con riferimento all'art. 24 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 55 del d.P.R. 9 aprile 1959, n. 128, nella parte in cui consente al funzionario del Corpo delle miniere, incaricato della constatazione di un infortunio, di compiere accertamenti tecnici peritali senza le garanzie di difesa stabilite, per l'imputato o l'indiziato di reato, dagli artt. 304 bis e 225 del codice di procedura penale.
L'ordinanza è stata notificata, comunicata e pubblicata ai sensi di legge.
Nel giudizio dinanzi alla Corte e intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che venga dichiarata infondata la questione di legittimità costituzionale promossa dal tribunale di Lucera.
Secondo l'Avvocatura, la norma impugnata contiene null'altro che una mera attribuzione di competenza, perché non disciplina in alcun modo le forme e il procedimento da seguire nel compimento dell'attività istruttoria: ne deriva che il funzionario del Corpo delle miniere, nel compiere gli accertamenti previsti dall'art. 55 del decreto n. 128 del 1959, è tenuto ad osservare tutte le norme di procedura relative alle indagini di polizia giudiziaria e in particolare quella prevista dall'art. 225 del codice di procedura penale, nel testo di cui all'art. 3 della legge 18 marzo 1971, n. 62, che assicura la tutela del diritto di difesa col prescrivere la assistenza del difensore a determinati atti, tra cui gli accertamenti tecnici.
All'udienza di discussione la difesa dello Stato si è riportata alle proprie deduzioni scritte.
:
Il tribunale di Lucera denunzia l'art. 55 del d.P.R. 9 aprile 1959, n. 128, contenente norme di polizia delle miniere e cave, perché, nel disciplinare l'inchiesta infortunistica, demanda al funzionario del Corpo delle miniere accertamenti tecnici su fatti che possono anche costituire reati, senza nulla disporre per il rispetto delle garanzie di difesa, previste, in via generale, dall'art. 304 bis c.p.p., ed estese alla fase delle indagini di polizia giudiziaria dall'art. 225 dello stesso codice.
Secondo il giudice a quo, tali omissioni, in rapporto alle dette garanzie, violerebbero l'art. 24 della Costituzione.
La questione non è fondata.
Il funzionario del Corpo delle miniere, incaricato di compiere l'inchiesta infortunistica, ha ovviamente il compito di accertare tutti gli elementi di fatto, oggettivi e soggettivi, che hanno determinato l'evento, compresi quelli che possono integrare estremi di reato, e di tutto ha l'obbligo di riferire, per il tramite dell'ingegnere capo, all'autorità giudiziaria.
Come persona incaricata di ricercare ed accertare determinate specie di reati, il funzionario delle miniere, ai sensi dell'art. 221, terzo comma, c.p.p., è certamente da ritenersi ufficiale di polizia giudiziaria e, come tale, vincolato al rispetto di tutti gli adempimenti previsti nell'art. 225 c.p.p. (nel testo di cui all'art. 3 della legge 18 marzo 1971, n. 62) e nell'art. 223 dello stesso codice. Egli deve perciò osservare, nel compimento degli accertamenti commessigli, le norme sull'istruzione formale, comprese quelle previste dall'art. 304 bis c.p.p.; e ciò in base al preciso disposto delle norme citate.
Può aggiungersi in via generale, ed in conformità di quanto deciso dalla Corte nella sentenza 145 del 1974, che quando una norma di una legge speciale attribuisce a taluno il potere di procedere all'accertamento di fatti costituenti reato, senza nulla disporre in merito alle norme da seguire perché siano rispettati i diritti di difesa dell'indiziato, non consegue da tale omissione alcuna violazione di norme che tutelano quel diritto, essendo questo assicurato da norme generali, al cui rispetto sono tenuti tutti coloro cui quel potere è conferito.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 55 del d.P.R. 9 aprile 1959, n. 128, contenente norme di polizia delle miniere e delle cave; questione proposta con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento all'art. 24, comma secondo, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NTCOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO. ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
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