Sez. 5, Sentenza n. 15330 del 04/07/2014 (Rv. 631567 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE | IVA - Esenzione per prestazioni a favore di immobili danneggiati dal sisma di cui all'art. 5 del d.l. n. 799 del 1980, convertito in legge n. 875 del 1980 - Destinatario dei benefici - Impresa consorziata esecutrice dei lavori - Fondamento - Titolarità formale del contratto di appalto in capo al consorzio e doppia fatturazione - Irrilevanza.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE
In tema di agevolazioni fiscali in favore dei danneggiati da eventi sismici, il regime di esenzione Iva di cui all'art. 5, del d.l. 5 dicembre 1980, n. 799, convertito in legge 22 dicembre 1980, n. 875, si applica, in coerenza con la "ratio" della normativa, a tutte le prestazioni di servizi strumentali alla ricostruzione degli immobili danneggiati. Ne consegue che il beneficio va riconosciuto, a prescindere dalla qualificazione giuridica del rapporto tra consorzio e imprese consorziate e dalla doppia fatturazione, in favore dell'impresa consorziata esecutrice dei lavori, in quanto tutti i diritti, gli obblighi, gli oneri e le responsabilità dell'operazione sono riconducibili a quest'ultima, sebbene parte del contratto di appalto sia il consorzio, la cui funzione, tuttavia, è meramente strumentale e di servizio.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 05/12/1980 num. 799 art. 5, Legge 22/12/1980 num. 875
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)