Sez. 1, Sentenza n. 962 del 30/05/1966 Ud. (dep. 08/08/1966) Rv. 102328 - 01
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO DICHIARATO - DOMICILIO ELETTO - PREVALENZA DEL DOMICILIO ELETTO SU QUELLO DICHIARATO - IMPUGNAZIONI - DICHIARAZIONE DI DOMICILIO IN UN ATTO DI IMPUGNAZIONE - PREVALENZA DEL DOMICILIO PRECEDENTEMENTE ELETTO, SALVO PROVA DI REVOCA.*
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO DICHIARATO - DOMICILIO ELETTO - PREVALENZA DEL DOMICILIO ELETTO SU QUELLO DICHIARATO - IMPUGNAZIONI - DICHIARAZIONE DI DOMICILIO IN UN ATTO DI IMPUGNAZIONE - PREVALENZA DEL DOMICILIO PRECEDENTEMENTE ELETTO, SALVO PROVA DI REVOCA.*
Al fine della validita delle notificazioni, la elezione di domicilio e atto, per sua natura e funzione, prevalente sulla dichiarazione di domicilio; pertanto, quando vi sia una precedente elezione di domicilio, non e sufficiente, ad annullarne gli effetti, che l'imputato abbia dichiarato un diverso domicilio nell'atto di impugnazione, essendo necessario dimostrare che, mediante tale dichiarazione, l'imputato abbia voluto revocare la precedente elezione di domicilio.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 171 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)