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Sez. 1, Sentenza n. 1774 del 18/06/1973 (Rv. 364729 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA E NUOVE PROVE - DIVIETO DI NUOVE DOMANDE - LIMITI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1973-06-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/364729-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA E NUOVE PROVE - DIVIETO DI NUOVE DOMANDE - LIMITI - FATTISPECIE.*

Il divieto di proporre domande nuove nel corso del processo deve ritenersi violato solo se la parte fa valere una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, attraverso l'immutazione dell'oggetto della domanda o dei fatti posti a fondamento di essa, e non anche quando essa precisi una domanda implicitamente compresa in quella originaria, come presupposto indispensabile o come logica conseguenza immediata e diretta del suo accoglimento, o formuli un'istanza resa necessaria da una nuova ed imprevedibile eccezione della controparte. (nella specie, era stato ritenuto che la domanda di condanna del convenuto all'arretramento del suo fabbricato di nuova costruzione, per violazione delle distanze legali, comprendesse strumentalmente e necessariamente l'istanza di accertamento della linea di confine per stabilire se il fabbricato si trovasse a distanza illegale da detta linea). (V 518/71, mass n 350189).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)