Sez. 3, Sentenza n. 9172 del 15/07/1997 Ud. (dep. 09/10/1997) Rv. 209545 - 01
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - CONTRAVVENZIONI - CONCERNENTI LE MANIFESTAZIONI SEDIZIOSE E PERICOLOSE | Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone - Rumori prodotti nell'ambito di un'attività lavorativa - Ipotesi di sussistenza della contravvenzione di cui al primo comma dell'art. 659 cod.pen. - Individuazione - Fattispecie: qualificazione del reato.
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - CONTRAVVENZIONI - CONCERNENTI LE MANIFESTAZIONI SEDIZIOSE E PERICOLOSE
In tema di disturbo del riposo o delle occupazioni delle persone, la contravvenzione di cui al primo comma dell'art. 659 cod.pen. è ipotizzabile non solo quando nell'ambito di un'attività lavorativa siano prodotti rumori estranei o comunque esorbitanti dalla stessa, ma anche quando i rumori - inerenti all'attività - siano eliminabili col ricorso ad opportuni accorgimenti tecnici, elaborati dalla più progredita scienza. (La S.C., così qualificando il reato con l'affermare che per potersi configurare la contravvenzione di cui al secondo comma dell'art. 659 citato non è sufficiente l'esercizio di un mestiere rumoroso, essendo altresì richiesta la violazione di disposizioni di legge o di prescrizioni dell'Autorità, nella specie non ancora vigenti all'epoca della commissione del fatto, ha ritenuto indubbio che l'impianto dell'imputato fosse idoneo a disturbare il riposo delle persone e che a detta situazione di fatto potesse ovviarsi con opportuni ed adeguati accorgimenti).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 659 com. 1, Cod. Pen. art. 659 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)