Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 470 del 1987
Massime (1)
Massima n. 3775
- Regione piemonte
- Cave
- Apertura ed esercizio
- Assoggettamento al regime della concessione edilizia (oltreché alla specifica autorizzazione)
- Manifesta infondatezza della questione.
- Artt. 48, comma primo, e 55, comma primo, l. reg. piemonte 5 dicembre 1977, n. 56.
- Artt. 41, 42, 117 e 123 Cost.; artt. 4 e 5 dello statuto della regione piemonte.
Leggi la massima
Intervenuta pronuncia di manifesta infondatezza di una questione di legittimità costituzionale, va dichiarata manifestamente infondata la questione analoga, prospettata - pur invocando parametri ulteriori - in termini non diversi da quelli già esaminati. (Manifesta infondatezza della questione di costituzionalità - sollevata in riferimento agli artt. 41, 42, 117 e 123 Cost., nonché agli artt. 4 e 5 dello Statuto della Regione Piemonte - relativa agli artt. 48, comma primo, e 55, comma primo, Legge reg. Piemonte 5 dicembre 1977 n. 56, nella parte in cui assoggettano l'apertura e l'esercizio di cave, oltre che alla specifica autorizzazione, anche al regime della concessione edilizia; questione analoga a quella - relativa agli artt. 1 e 17, lett. b), della L. 28 gennaio 1977 n. 10 - dichiarata manifestamente infondata con ord.n. 357/1983, attraverso richiamo alle statuizioni contenute nella sent. n. 7/1982 circa la previsione - come presupposto generale per la coltivazione delle cave - del rilascio di un'autorizzazione subordinata all'esistenza di un piano comunale o regionale delle attività estrattive).
Norme impugnate
- art. 48, comma 1, legge regionale Piemonte 5 dicembre 1977, n. 56
- art. 55, comma 1, legge regionale Piemonte 5 dicembre 1977, n. 56
Parametri
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 48, primo comma, e 55, primo comma, della legge della Regione Piemonte 5 dicembre 1977, n, 56 ('Tutela ed uso del suolo'), promosso con l'ordinanza emessa il 9 giugno 1983 dal Pretore di Dogliani, iscritta al n. 782 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39 dell'anno 1984;
Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;
punto 1
Ritenuto che il Pretore di Dogliani con l'ordinanza in epigrafe ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 48, comma primo e 55, comma primo, legge regionale Piemonte 5 dicembre 1977, n. 56, nella parte in cui assoggettano l'apertura e l'esercizio di cava, oltre che alla specifica autorizzazione, anche al regime della concessione edilizia;
che questione in tutto analoga, sebbene riferita agli artt. 1 e 17, lett. b), della legge 28 gennaio 1977, n. 10 ('Norme per la edificabilità dei suoli'), è stata dichiarata manifestamente infondata da Corte cost. n. 357/1983, con richiamo a quanto precedentemente statuito da Corte cost. n. 7/1982 circa la previsione - come presupposto generale per la coltivazione delle cave - del rilascio di un'autorizzazione subordinata all'esistenza di un piano comunale o regionale delle attività estrattive;
punto 2
Considerato che il Pretore di Dogliani, pur invocando parametri costituzionali ulteriori rispetto a quelli indicati nelle richiamate decisioni, non prospetta la questione in termini diversi da quelli già valutati dalla Corte;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 48, primo comma, e 55, primo comma, della legge regionale Piemonte 5 dicembre 1977, n. 56 ('Tutela ed uso del suolo'), sollevata con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento agli artt. 41, 42, 117 e 123 della Costituzione e 4 e 5 dello Statuto della Regione Piemonte.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 12 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: PESCATORE
Depositata in cancelleria il 3 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
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