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che approva il regolamento per la esecuzione del decreto-legge Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, concernente l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura

Testo in vigore al

Regolamento

Titolo I. Disposizioni generali.

REGOLAMENTO
per l'esecuzione del decreto-legge 23 agosto 1917, numero 1450 concernente l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura.

Art. 1

1. Sono considerati come lavori agricoli soggetti al decreto-legge 23 agosto 1917, n. 1450, tutti i lavori di coltivazione della terra e di raccolta dei prodotti, anche se essi non siano eseguiti per conto e nell'interesse dell'azienda conduttrice del fondo, e sempreche' non ricorrano le condizioni per l'applicazione della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51.

2. Sono altresi' soggetti al decreto-legge i lavori di coltivazione di orti e di giardini anche se eseguiti su fondi pei quali non sia stabilita l'imposta sui terreni.

3. Le lavorazioni connesse, complementari od accessorie alla coltivazione della terra sono comprese nell'assicurazione a norma del decreto-legge solo quando queste lavorazioni siano eseguite sul fondo dell'azienda agricola o nell'interesse e per conto di una azienda agricola, e sempreche' non siano soggette alla legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51.

4. Fra le lavorazioni di cui al comma precedente sono comprese anche quelle attinenti alla pollicoltura, alla bachicoltura, all'apicoltura e Simili.

Art. 2

1. Sono considerati come lavori forestali soggetti al decreto-legge tutti quelli di coltivazione dei boschi, quali la piantagione, la seminagione, la potatura, la decorticatura delle piante, l'estirpazione delle piante dannose, e simili, alle stesse condizioni e con la stessa riserva indicate nell'articolo precedente. Vi sotto pure compresi il taglio e la riduzione delle piante e loro trasporto sino agli ordinari luoghi di deposito sulle rive dei fiumi o torrenti, o presso le strade carreggiabili e il loro getto dai luoghi di deposito in fiumi o torrenti quando non vi siano in media abitualmente occupati piu' di cinque operai a norma della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51.

2. E' soggetta altresi' al decreto-legge la coltivazione delle piante ovunque queste si trovino anche se ricorra la condizione di cui nel secondo comma del precedente articolo.

3. Per le lavorazioni connesse, complementari od accessorie, considerata come tale anche la carbonizzazione, vale la disposizione del terzo comma dell'articolo precedente.

Art. 3

1. Sono assicurati a' termini del decreto-legge anche gli alunni degli Istituti di istruzione agraria o forestale, in quanto attendano, sia pure esclusivamente a scopo di istruzione o di esercitazione pratica, a lavori contemplati nell'art. 2 del decreto stesso e negli articoli 1 e 2 del presente regolamento.

2. Sono pure compresi nell'assicurazione i soci di societa' cooperative conduttrici di aziende agricole e i partecipanti ad affittanze collettive quando siano occupati nei lavori predetti ai termini dell'art. 1, lett. b), del decreto-legge.

Art. 4

1. I parenti di grado diverso da quello indicato nell'art. 1, lettera b), del decreto-legge, sebbene convivano col proprietario, mezzadro o affittuario contemplato in quella disposizione, sono, per tutti gli effetti, compresi fra i lavoratori indicati sotto la lettera a) dello stesso art. 1, sempreche' abbiano i requisiti in essa lettera a) richiesti.

Art. 5

1. Le persone di cui all'art. 1 del decreto-legge, che assumano per loro conto l'esercizio di macchine agrarie, godono i benefici della assicurazione ai termini del decreto stesso anche quando siano colpite da infortunio lavorando in servizio delle dette machine, tanto se le macchine funzionino sul fondo di loro proprieta' o da essi tenuto in affitto o a colonia parziaria o in enfiteusi, quanto se funzionino su altri fondi.

Art. 6

1. Sono considerati come sovrastanti, ai termini dell'art. 1, lett. c) del decreto-legge, tutti coloro che per incarico o interesse dell'azienda esercitano funzioni di direzione o di sorveglianza dei lavori anche se a questi materialmente non partecipino.

Art. 7

1. La rimunerazione media giornaliera per gli effetti di cui all'articolo 1, lett. c), del decreto-legge e' determinata sommando tutto quanto il sovrastante percepi' nel corso dei dodici mesi precedenti l'infortunio come rimunerazione sia per lavori agricoli sia per lavori di specie diversa e dividendo la somma cosi' ottenuta per 300.

2. Non saranno computate le indennita' o altre assegnazioni che abbiano carattere di rimborso di spese, ne' le elargizioni fatte per una volta tanto dall'azienda.

3. Se la rimunerazione consista in tutto o in parte nella gratuita' dell'alloggio, o nel godimento di un appezzamento di terreno o in prestazioni la natura, ne e' determinato il valore in ragione dei normali prezzi medi locali; ove comprenda una partecipazione ai prodotti dell'azienda, essa e' valutata in base alla media annua dell'ultimo quinquennio e se il sovrastante non compi cinque anni di servizio, sulla media degli anni da lui passati in servizio.

4. Per il sovrastante retribuito a cottimo si terra' conto del prezzo del cottimo depurato delle spese messe a suo carico come cottimista.

5. Ove il sovrastante sia come tale occupato solo per un periodo dell'anno e per il restante periodo attenda ad altri lavori agricoli o anche a lavori di specie diversa, la rimunerazione di questo secondo periodo in mancanza di dati attendibili sull'ammontare di essa effettivamente percepito, sara' valutata in base a quella che in media ricevono sul luogo coloro che attendono a quelli stessi lavori.

6. Gli esercenti le aziende, a richiesta fatta in qualunque tempo dagli Istituti assicuratori, dovranno rimettere agli Istituti stessi una dichiarazione da cui risulti la rimunerazione assegnata a ciascuno dei sovrastanti e gli elementi in base ai quali e' stata determinata. La dichiarazione varra' a tutti gli effetti come prova finche' non sia contestata dagli Istituti assicuratori o dagli interessati.

Titolo II. Organizzazione tecnica e finanziaria dell'assicurazione.

Capo I. Compartimenti di assicurazione e Commissioni per le tariffe.

Art. 8

1. Il capoluogo di ciascun compartimento di assicurazione e' stabilito dal Ministro per l'economia nazionale.

Art. 9

1. Le Commissioni che, giusta l'art. 7 del decreto-legge, devono stabilire le tariffe dei contributi, sono costituite mediante decreto del ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro, di concerto col ministro per l'agricoltura. Esse hanno sede nel capoluogo del compartimento o della sezione presso il locale ufficio dell'Istituto assicuratore.

2. Le dette Commissioni sono composte:

  1. a) di un funzionario del locale ufficio del catasto o, dove questo manchi, di un funzionario dell'agenzia delle imposte, designato dal ministro delle finanze;

  2. b) di un esperto in materia agraria, designato dal ministro per l'agricoltura;

  3. c) di due rappresentanti dell'Istituto assicuratore, designate dall'Istituto stesso;

  4. d) di due persone soggette all'obbligo dell'assicurazione, scelte dal ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto col ministro per l'agricoltura, fra i proprietari, i mezzadri e gli affittuari del compartimento o della sezione.

3. La Commissione elegge nel suo seno il presidente; funge da segretario un impiegato dell'Istituto assicuratore da questo designato.

4. I componenti le Commissioni durano in carica tre anni; quelli delle Commissioni che sono costituite per la prima volta, o che sono nominati nel corso del triennio, restano in carica pel periodo di tempo che e' stabilito nel decreto di nomina e che in ogni caso non puo' essere superiore a tre anni.

5. I componenti le Commissioni possono essere confermati.

Art. 10

1. Le Commissioni debbono iniziare i loro lavori appena in possesso degli elementi di cui al comma secondo e adunarsi ogni qualvolta ne riconoscano la necessita' o vi siano invitate dal Ministero per il lavoro e la previdenza sociale. Per la validita' delle adunanze occorre la presenza di almeno quattro componenti la Commissione. In caso di parita' di voti prevale il voto del presidente.

2. Il suddetto Ministero fornisce alle singole Commissioni tutti gli elementi che ritenga necessari per la determinazione delle tariffe.
Inoltre e' fatto obbligo agli uffici locali degli Istituti assicuratori di fornire alle Commissioni stesse tutti gli elementi di cui essi dispongono.

Art. 11

1. Spettano ai componenti le Commissioni per la determinazione, delle tariffe le competenze stabilite nell'art. 101 per i membri dei Comitati di liquidazione.

2. Detto competenze e in generale tutte le spese pel funzionamento delle Commissioni sono a carico degli Istituti assicuratori.

Capo II. Fabbisogno e fondi di riserva.

Art. 12

1. Il fabbisogno di ogni esercizio e' determinato per ciascun compartimento o sezione o parte di essi, tenendo conto, principalmente del probabile ammontare delle indennita' dovute per infortuni, delle spese di gestione, compreso l'ammortamento delle spese d'impianto delle assegnazioni alla riserva e delle quote di concorso di cui all'art. 24 del decreto-legge.

2. La valutazione delle predette indennita' e' effettuata tenendo conto del numero medio dei lavoratori agricoli necessari per le lavorazioni in ciascun compartimento o sezione o in parte di essi e del presunto rischio di infortunio, in relazione ai risultati degli esercizi precedenti.

3. In aumento del fabbisogno predetto sono portati i disavanzi degli esercizi precedenti e a diminuzione del fabbisogno stesso possono essere portati gli avanzi di esercizio e gli interessi del fondo di riserva quando questo abbia raggiunto i limiti di cui al seguente articolo 14.

Art. 13

1. Le spese di impianto per ciascun compartimento o sezione sono ammortizzate con quote annuali in un periodo non superiore a 10 anni.

Art. 14

1. Per ogni compartimento deve essere costituito il fondo di riserva di cui all'art. 9 del R.decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2050. Al fondo di riserva debbono essere assegnati:

  1. a) il 5 per cento dei contributi di ciascun esercizio;

  2. b) gli avanzi di esercizio risultanti dai bilanci annuali;

  3. c) gli interessi del fondo.

2. Le assegnazioni predette, meno quella di cui alla lettera c), cesseranno quando il fondo di riserva abbia raggiunto il limite massimo stabilito dal precitato art. 9, ma debbono essere ripristinate quando il fondo steso venga a risultare inferiore al limite predetto.

Art. 15

1. I fondi di riserva, investiti in titoli emessi o garantiti dallo Stato a norma dell'art. 9 del Regio decreto-legge, debbono essere depositati o custoditi nei modi da stabilirsi dal Ministero dell'economia nazionale per ciascun istituto assicuratore e presso istituti pubblici di credito.

2. La restante parte, meno la quota eventualmente impiegata in operazioni di mutui ipotecari ai sensi dell'ultimo capoverso del precitato art. 9, deve essere depositata presso una cassa di risparmio od un istituto di credito di notoria solidita'.