Sez. 2 - , Sentenza n. 4676 del 28/02/2018 (Rv. 647844 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE LEGALE - AMMINISTRAZIONE - ATTI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE - ATTI COMPIUTI SENZA IL NECESSARIO CONSENSO - ANNULLABILITÀ | Fondo in comunione legale tra coniugi - Edificazione da parte di un coniuge senza il consenso dell'altro - Atto eccedente l'ordinaria amministrazione - Annullabilità.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE LEGALE - AMMINISTRAZIONE - ATTI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE - ATTI COMPIUTI SENZA IL NECESSARIO CONSENSO - ANNULLABILITÀ
La realizzazione da parte di uno dei coniugi senza il consenso dell'altro su un fondo in comunione legale di uno o più edifici costituisce atto eccedente l'ordinaria amministrazione di cui è possibile fare valere l'annullabilità in giudizio.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 177, Cod. Civ. art. 180, Cod. Civ. art. 181, Cod. Civ. art. 184 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)