Sez. 2 - , Sentenza n. 1617 del 19/01/2022 (Rv. 663636 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - AZIONE - PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO | Sentenza - Violazione contraddittorio - Presupposti - Natura fattuale pura o mista, fattuale e giuridica, della questione decisa in assenza di contraddittorio - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - AZIONE - PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO
L'obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio, stabilito dall'art. 101, comma 2, c.p.c., non riguarda le questioni di diritto ma quelle di fatto, ovvero miste di fatto e di diritto, che richiedono non una diversa valutazione del materiale probatorio bensì prove dal contenuto diverso rispetto a quelle chieste dalle parti ovvero un'attività assertiva in punto di fatto e non già solo mere difese. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata per aver mutato la qualificazione della dazione di una ingente somma di denaro, da donazione a adempimento di obbligazione naturale, senza sottoporre i fatti costitutivi della ritenuta obbligazione naturale al contraddittorio delle parti).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 101 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 112, Costituzione art. 24, Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)