Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)
Testo in vigore al
Art. 1816 Incentivi agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori addetti al controllo del traffico aereo44
1. Agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare addetti al controllo del traffico aereo si applicano le norme previste dall'articolo 1804.44
Art. 1817 Assegno pensionabile
1. E' attribuito agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori appartenenti all'Esercito italiano, alla Marina militare e all'Aeronautica militare l'assegno pensionabile nelle seguenti misure mensili lorde, per tredici mensilita':
a) generale e gradi corrispondenti, euro 345,94;
b) generale di corpo d'armata e gradi corrispondenti, euro 345,94;
c) generale di divisione e gradi corrispondenti, euro 293,93;
d) generale di brigata e gradi corrispondenti, euro 259,26;
e) colonnello e gradi corrispondenti con ventitre' anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, euro 259,26;
f) colonnello e gradi corrispondenti, euro 211,36;
g) tenente colonnello e gradi corrispondenti con ventitre' anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, euro 259,26;
h) tenente colonnello e gradi corrispondenti con tredici anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante e gradi corrispondenti euro 211,36;
i) tenente colonnello, euro 199,81;
l) maggiore e gradi corrispondenti con ventitre' anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, euro 259,26;
m) maggiore e gradi corrispondenti con tredici anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, euro 211,36;
n) maggiore e gradi corrispondenti, euro 199,81.44
Art. 1818 Speciale indennita' pensionabile ai generali o ammiragli delle Forze armate
1. Ai generali e agli ammiragli delle Forze armate di cui all'articolo 1094, comma 3, e' attribuita una speciale indennita' commisurata a quella definita per le massime cariche della Pubblica amministrazione in attuazione di quanto disposto dalla legge 15 marzo 1997, n. 59. La speciale indennita' e' determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Art. 1819 Indennita' di posizione
1. In aggiunta al trattamento economico in godimento, fondamentale e accessorio, al generale, ai generali di corpo d'armata e ai generali di divisione e gradi corrispondenti, e' corrisposta un'indennita' di posizione in attuazione dell'articolo 1 della legge 2 ottobre 1997, n. 334.
1-bis. Gli importi dell'indennita' di cui al comma 1 sono aggiornati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
1-ter. Le modalita' e i criteri per l'attribuzione della indennita' di cui al comma 1 sono fissati con decreto del Ministro della difesa.
1-quater. Fino all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1-bis e del decreto ministeriale di cui al comma 1-ter l'indennita' e' attribuita nella misura e secondo i principi fissati dall'articolo 1 della legge 2 ottobre 1997 n. 334.
Art. 1820 Indennita' dirigenziale
1. Ai generali di brigata, ai colonnelli, ai tenenti colonnelli, e ai maggiori e gradi corrispondenti, in aggiunta al trattamento economico in godimento, fondamentale e accessorio, e' corrisposta, in relazione al grado rivestito, una indennita' dirigenziale nelle seguenti misure annue lorde per tredici mensilita':
a) generale di brigata e gradi corrispondenti, euro 21.658,21;
b) colonnello e gradi corrispondenti, euro 13.214,75;
c) tenente colonnello e gradi corrispondenti, euro 3.004,84;
d) maggiore e gradi corrispondenti, euro 2.872,69.
Art. 1821 Trattamento economico al personale in aspettativa per riduzione dei quadri
1. Al personale dirigente collocato in aspettativa per riduzione dei quadri ai sensi dell'articolo 909, competono, in aggiunta a qualsiasi beneficio spettante, gli assegni previsti nel tempo per i pari grado in servizio, comprensivi delle sole indennita' fisse e continuative in godimento il giorno antecedente il collocamento in aspettativa in relazione al grado e alle funzioni dirigenziali espletate, nella misura del 95 per cento, oltre all'indennita' integrativa speciale e all'assegno per nucleo familiare, in misura intera.
2. Il trattamento economico di cui al comma 1 compete anche agli ufficiali richiamati ai sensi dell'articolo 909, comma 6.
Capo II. Trattamento economico accessorio
Art. 1822 Indennita' operative
1. L'indennita' di impiego operativo di base di cui alla tabella I allegata alla legge 23 marzo 1983, n. 78, e successive modificazioni, e' corrisposta nella misura mensile lorda di:
a) euro 685,65 per generale, generale di corpo d'armata, generale di divisione e gradi corrispondenti;
b) euro 640,44 per generale di brigata e gradi corrispondenti;
c) euro 640,44 per colonnello, tenente colonnello e maggiore e gradi corrispondenti con ventitre' anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o qualifica di aspirante;
d) euro 595,23 per colonnello, tenente colonnello e maggiore e gradi corrispondenti con piu' di venticinque anni di servizio complessivamente prestato;
e) euro 550,02 per colonnello, tenente colonnello e maggiore e gradi corrispondenti con piu' di tredici anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o qualifica di aspirante;
f) euro 371,85 per tenente colonnello e gradi corrispondenti;
g) euro 343,44 per maggiore e gradi corrispondenti.
2. Agli importi di cui al comma 1 si applica l'adeguamento annuale di cui all'articolo 24, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
3. Al personale di cui al comma 1 competono le indennita' fondamentali e supplementari calcolate sulle misure di cui al medesimo comma nei termini indicati dalla legge 23 marzo 1983, n. 78, e successive modificazioni.
4. Le indennita' previste dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della stessa legge n. 78 del 1983, sono interamente computabili nella tredicesima mensilita', secondo le misure stabilite dalle vigenti disposizioni.
5. E' fatta salva l'applicazione dell'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468.
6. Ai generali di corpo d'armata e di divisione dell'Esercito italiano e gradi corrispondenti della Marina militare, in possesso di brevetto militare di pilota l'indennita' di aeronavigazione e' corrisposta soltanto quando sono direttamente preposti a comandi di unita' aeree.44
Capo III. Trattamento economico eventuale
Sezione I. Trattamento economico di missione, di trasferimento e di missione all'estero
Art. 1823 Missioni e trasferimento degli ufficiali generali e degli ufficiali superiori
1. Agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare si applicano le disposizioni vigenti in materia di missioni e di trasferimento. Il trattamento di missione all'estero e' disciplinato dal titolo IV, capo IV, sezione II, del presente libro.
Allo stesso personale si applica, altresi', l'articolo 4, comma 98, della legge 12 novembre 2011, n. 183.44
Sezione II. Ulteriori istituti economici
Art. 1824 Assegni per il nucleo familiare agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori
1. Agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori competono gli assegni per il nucleo familiare secondo la disciplina vigente.44
Art. 1825 Compenso per lavoro straordinario agli ufficiali generali e ufficiali superiori44
1. L'orario delle attivita' giornaliere degli ufficiali generali e degli ufficiali superiori dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, valido in condizioni normali, e' fissato in trentasei ore settimanali.44
2. La prestazione lavorativa eccedente il normale orario di lavoro e' retribuita con il compenso per lavoro straordinario, nell'importo orario determinato con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in misura proporzionale alla retribuzione mensile.
3. Il numero complessivo massimo di prestazioni orarie aggiuntive da retribuire come lavoro straordinario, nei limiti orari individuati per ciascuna unita' di personale, e' stabilito con decreto del Ministro della difesa, ovvero delle infrastrutture e dei trasporti per il personale del Corpo delle Capitanerie di porto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto specificamente delle particolari situazioni delle Forze di superficie e subacquee in navigazione, di quelle impegnate in specifiche attivita' che hanno carattere di continuita' o che comunque impediscano recuperi orari, in relazione agli impegni connessi alle funzioni realmente svolte.
Art. 1826 Ulteriori istituti economici per gli ufficiali generali e ufficiali superiori44
1. Ove previsto da specifiche disposizioni di legge, agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori sono attribuiti i seguenti emolumenti:44
a) indennita' di presenza festiva;
b) indennita' di presenza per particolari festivita';
c) indennita' di seconda lingua (tedesco);
d) indennita' di seconda lingua (francese);
e) assegno di studio e di apprendimento seconda lingua;
f) indennita' premio di disattivazione.
1-bis. Al medesimo personale sono altresi' attribuiti i compensi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.44
Art. 1826-bis Fondo
1. Al fine di fronteggiare specifiche esigenze di carattere operativo ovvero di valorizzare l'attuazione di specifici programmi o raggiungimento di qualificati obiettivi per gli ufficiali superiori e gli ufficiali generali e' istituito apposito fondo per attribuire misure alternative al compenso per lavoro straordinario nonche' per riconoscere, solo a maggiori e tenenti colonnelli e gradi corrispondenti, specifici compensi.
2. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri per l'attribuzione, le modalita' applicative e le misure dei compensi introdotti ai sensi del comma 1.
3. In fase di prima applicazione il fondo di cui al comma 1 e' alimentato con le risorse derivanti da:
a) riduzione del fondo di cui all'articolo 3 della legge 29 marzo 2001 n. 86, pari a euro 7 milioni a decorrere dall'anno 2018;
b) quota parte dei risparmi derivanti dalle misure di cui all'articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, pari a: euro 8,6 milioni per l'anno 2018, euro 10,5 milioni per l'anno 2019, euro 9,5 milioni per l'anno 2020, euro 9,9 milioni per l'anno 2021, euro 11,1 milioni per l'anno 2022, euro 10,2 milioni per l'anno 2023, euro 9,6 milioni per l'anno 2024, euro 9,5 milioni per l'anno 2025, euro 9,5 milioni a decorrere dall'anno 2026.
4. Le disponibilita' del fondo possono essere altresi' integrate con eventuali risorse aggiuntive derivanti dai provvedimenti annuali di adeguamento economico per il personale non contrattualizzato nonche' dai provvedimenti che prevedono la destinazione in favore del personale di quote di risparmio o economie di gestione.4463
Titolo VI. Assistenza morale, benessere e protezione sociale
Capo I. Istituti di retribuzione indiretta
Art. 1827 Servizio di vettovagliamento
1. Il personale militare ha diritto al servizio di vettovagliamento a norma delle disposizioni dell'articolo 546.
Art. 1828 Alloggi di servizio
1. Al personale militare puo' essere concesso l'alloggio di servizio, gratuito o dietro versamento di un canone di concessione amministrativa, a norma delle disposizioni del libro II, titolo II, capo VII.
Capo II. Interventi e organismi di protezione sociale
Art. 1829 Promozione del benessere del personale militare
1. La promozione del benessere del personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, mediante interventi in favore del lavoratore, della sua famiglia e degli enti che svolgono attivita' culturali e ricreative nell'ambito dell'amministrazione di appartenenza, e' finalizzata all'incremento della produttivita' e al miglioramento della qualita' dei servizi.
Art. 1830 Competenza statale
1. Ai sensi dell'art. 24, comma 1, numero 3, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, rientrano nella competenza dello Stato gli interventi di protezione sociale prestati ad appartenenti all'Esercito italiano, alla Marina militare e all'Aeronautica militare e ai loro familiari, da enti e organismi appositamente istituiti.
Art. 1831 Quadro degli interventi
1. Il Ministero della difesa e' autorizzato a concedere, con propri decreti, nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio:
a) contributi e sovvenzioni in favore degli organismi di protezione sociale di cui al presente capo, per la realizzazione delle finalita' specificate con il regolamento;
b) borse di studio, conferite mediante concorso pubblico, in favore dei figli del personale militare dipendente o in quiescenza, nonche' degli orfani del personale medesimo;
c) contributi per il rimborso delle spese sostenute dal militare per le rette degli asili nido pubblici o privati;
d) altri interventi di protezione sociale, anche diretti a promuovere, mediante la frequenza di corsi interni ed esterni, l'elevazione culturale e la preparazione professionale del personale militare.
2. I decreti relativi ai contributi e agli interventi di protezione sociale di cui al comma 1 sono emanati di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
Art. 1832 Formazione ed elevazione culturale
1. Al fine di promuovere la crescita culturale, la formazione della coscienza civica e la preparazione professionale dei militari, l'Amministrazione cura le iniziative disciplinate dall'articolo 1474.
Art. 1833 Organismi di protezione sociale
1. Per l'esercizio delle attivita' connesse con gli interventi di protezione sociale, il Ministero della difesa provvede mediante affidamento in concessione alle organizzazioni costituite tra il personale dipendente, ai sensi dell'articolo 1475, oppure a enti e terzi, con procedure negoziali semplificate, secondo le modalita' che sono stabilite nel regolamento.
Art. 1834 Concessione in uso di beni demaniali
1. La concessione in uso alle organizzazioni costituite tra il personale dipendente dei locali demaniali, dei mezzi, delle strutture, dei servizi e degli impianti necessari strumentali agli interventi di protezione sociale a favore del personale militare e civile delle Forze armate e' disciplinata dall'articolo 547.
Capo III. Misure di sostegno alla famiglia
Art. 1835 Rimborso spese sostenute per rette di asili nido
1. Nell'ambito delle attivita' assistenziali nei confronti del personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare e nei limiti degli stanziamenti di bilancio, l'Amministrazione, in luogo della istituzione di asili nido, puo' concedere il rimborso, anche parziale, delle rette relative alle spese sostenute dai dipendenti per i figli a carico.