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Sez. 2, Sentenza n. 3874 del 18/06/1980 (Rv. 407745 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IN GENERE - INOSSERVANZA DI UN TERMINE NON ESSENZIALE - RILEVANZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1980-06-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/407745-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IN GENERE - INOSSERVANZA DI UN TERMINE NON ESSENZIALE - RILEVANZA - CONDIZIONI.*

In Mancanza di una diffida ad adempiere a norma dell'art 1454 cod civ, l'inosservanza di un termine non essenziale puo costituire inadempimento di non scarsa importanza - e, quindi, essere causa di risoluzione del contratto - soltanto quando il ritardo, che sia imputabile al debitore anche sotto il profilo dell'elemento subiettivo, ecceda ogni normale limite di tolleranza, da valutarsi incensurabilmente dal giudice del merito in rapporto alla Rilevanza del termine nell'economia del negozio e all'interesse dell'altro contraente.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1454, Cod. Civ. art. 1455, Cod. Civ. art. 1457

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)