REGOLAMENTO (CEE) N. 97/69 DEL CONSIGLIO del 16 gennaio 1969 relativo alle misure da adottare per l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune
Testo in vigore al
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunita economica europea, in particolare l'articolo 28,
visto il progetto di regolamento presentato dalla Commissione,
considerando indispensabile che la nomenclatura della tariffa doganale comune sia applicata in modo uniforme in tutti gli Stati membri;
considerando che a tale fine devono potere essere adottate delle disposizioni sul piano comunitario; che tali disposizioni hanno lo scopo di precisare il contenuto delle voci o sottovoci della tariffa doganale comune senza tuttavia modificarne il testo;
considerando che tali disposizioni concernono le misure che possono essere necessarie alla classificazione di talune merci in tale tariffa; che esse si riferiscono ad un settore particolarmente tecnico e che la loro elaborazione richiede una stretta cooperazione fra gli Stati membri e la Commissione; che per garantire tale cooperazione e opportuno istituire un Comitato; che, inoltre, l'applicazione di tali disposizioni dev'essere messa rapidamente in atto, date le serie conseguenze sul piano economico che qualsiasi ritardo potrebbe comportare; che a tal fine occore prevedere un'adeguata procedura comunitaria;
considerando che gli Stati membri sono parti contraenti alla Convenzione del 15 dicembre 1950 sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali, nomenclatura detta Nomenclatura di Bruxelles,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
1. E istituito un Comitato della nomenclatura della tariffa doganale comune, in appresso denominato il "Comitato", composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.
2. Il Comitato stabilisce il proprio regolamento interno.
Art. 2
Il Comitato puo esaminare ogni problema relativo alla nomenclatura della tariffa doganale comune sottopostogli dai suo presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.
Art. 3
1. Le disposizioni necessarie per l'applicazione della nomenclatura della tariffa doganale comune ai fini della classificazione delle merci sono adottate secondo la procedura definita ai paragrafi 2 e 3.
2. Il rappresentante della Commissione presenta al Comitato un progetto delle dispozioni da adottare. Il Comitato formula il suo parere in merito a tale progetto nel termine che il Presidente puo stabilire in relazione all'urgenza del problema in causa. Il Co itato si pronuncia a maggioranza di dodici voti; ai voti degli Stati membri e attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il Presidente non partecipa al voto.
3.
a) La Commissione adotta le disposizioni previste quando esse sono conformi al parere del Comitato.
b) Quando le disposizioni previste non sono conformi al parere formulato dal Comitato o in mancanza di parere, la Commissione sottopone immediatamente al Consiglio una proposta relativa alle disposizioni da adottare. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.
c) Se, al termine di un periodo di tre mesi a decorrere dal momento in cui la proposta è prevenuta al Consiglio, quest'ultimo non ha deliberato, le disposizioni in parola sono adottate dalla Commissione.
Art. 4
Ogniqualvolta la tariffa doganale comune subordina a condizioni particolari l'ammissione di merci in una voce o sottovoce determinata, dette condizioni possono essere stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 3.
Art. 5
Gli Stati membri si consultano in seno al Comitato allo scopo di concertare il loro atteggiamento in merito ai lavori del Consiglio di cooperazione doganale e del suo Comitato della nomenclatura riguardanti le modificazioni della nomenclatura di Bruxelles, le relativa note esplicative, nonchè le classificazioni tariffarie.
Art. 6
Il presente regolamento entra in vigore il 1 febbraio 1969.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addi 16 gennaio 1969. Per il Consiglio Il Presidente P. LARDINOIS