Sez. U, Sentenza n. 8597 del 29/08/1998 (Rv. 518481 - 01)
ACQUE - TRIBUNALI DELLE ACQUE PUBBLICHE - TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE - SENTENZE - IMPUGNAZIONI | Vizi della motivazione - Denunciabilità - Limiti.
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Con il ricorso per cassazione avverso le decisioni in grado di appello del Tribunale superiore alle acque pubbliche, il vizio di motivazione deducibile non è quello indicato nell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., ma unicamente quello consistente in motivazione del tutto omessa o apparente, non in particolare il vizio che implichi un controllo sulla sufficienza e razionalità della motivazione in raffronto con le risultanze probatorie.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)