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Istituzione di nuove cattedre universitarie, di nuovi posti di assistente universitario, e nuova disciplina degli incarichi di insegnamento universitario e degli assistenti volontari

Testo in vigore al

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Nel periodo dall'anno accademico 1966-67 al 1970-71, sono gradualmente istituiti 1.100 nuovi posti di professore universitario di ruolo, cosi' distribuiti in ciascun anno:
150 nell'anno accademico 1966-67
150 " " 1967-68
240 " " 1968-69
270 " " 1969-70
290 " " 1970-71

2. I nuovi posti di professore di ruolo, da ripartire con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, sono riservati nella misura del 5 per cento per le esigenze delle Facolta' e Scuole delle Universita' e degli Istituti di istruzione universitaria, istituiti dopo il 31 dicembre 1965, fermo restando lo stanziamento globale fissato dall'ultimo comma dell'articolo 26 della legge 31 ottobre 1966, n. 942; della restante parte, almeno il 30 per cento e' destinato al raddoppiamento delle cattedre di ruolo con un numero di studenti superiori a 250. Per le cattedre di ruolo relative ad insegnamenti clinici il raddoppiamento puo' anche effettuarsi quando ai reparti annessi sia assegnato un numero di letti superiore al massimo indicato dall'articolo 1, commi quarto e quinto, del regolamento approvato con regio decreto 24 maggio 1925, n. 1144.
Il 10 per cento dei nuovi posti, che risulteranno disponibili dopo le detrazioni di cui al comma precedente, e' riservato, ai sensi del successivo articolo 6, per l'assegnazione alle Facolta' e Scuole che richiedano l'apertura del concorso per quelle discipline, che siano impartite continuativamente per incarico da almeno nove anni.
I posti di professore di ruolo riservati alle esigenze delle Facolta' e Scuole delle Universita' e degli Istituti d'istruzione universitaria istituiti dopo il 31 dicembre 1965, nonche' quelli riservati alle Facolta' e Scuole che richiedano i concorsi per le discipline impartite per incarico da almeno nove anni, qualora non siano utilizzati entro il 31 dicembre 1971 per le finalita' cui sono destinati, vanno assegnati alle Facolta' e Scuole con le modalita' di cui al comma successivo.
La ripartizione dei posti non riservati al raddoppiamento tra le Facolta' e Scuole delle Universita' e degli Istituti di istruzione universitaria, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, e' disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, in conformita' delle norme vigenti. Le richieste motivate delle Facolta' e Scuole, formulate con riferimento ai singoli corsi di laurea e di diploma, devono essere corredate dei pareri del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione.
Il Ministro per la pubblica istruzione, nella relazione annuale, di cui all'articolo 38 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, sullo stato della scuola, dara' anche notizia del rapporto esistente fra il numero dei professori di ruolo o aggregati e degli assistenti di ruolo ed il numero degli studenti iscritti presso ciascuna delle Facolta' e Scuole dello stesso tipo.
La destinazione nominativa dei posti riservati al raddoppiamento delle cattedre puo' essere disposta dal Ministro per la pubblica istruzione anche se non sia formulata la richiesta da parte della Facolta' e Scuola interessata, purche' ricorrano le condizioni di cui al comma secondo. E' data precedenza alle cattedre il cui insegnamento sia da almeno un biennio raddoppiato per incarico.

Art. 2

1. I posti di professore universitario di ruolo di cui al comma quarto dell'articolo 50 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, e al comma secondo dell'articolo 9 della legge 13 luglio 1965, n. 874, non assegnati all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, sono utilizzati per provvedere alle esigenze di Universita' e di Istituti universitari istituiti in regioni che ne sono prive, della Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Trieste, nonche' per provvedere alle necessita' derivanti dalla statizzazione di Universita' libere o di Istituti pareggiati.

2. Il Ministro per la pubblica istruzione effettua con proprio decreto la ripartizione numerica dei posti di ruolo, di cui al precedente comma, tra i diversi corsi di laurea e di diploma.

Art. 3

1. I termini per la presentazione delle richieste di apertura dei concorsi alle cattedre da istituirsi per l'anno accademico 1966-1967 e per i relativi bandi sono rispettivamente prorogati al 15 aprile ed al 15 maggio 1967.

Art. 4

1. A modifica di quanto disposto dalla legge 29 gennaio 1951, n. 22, a decorrere dall'anno accademico 1968-69, le nomine e i trasferimenti dei professori universitari di ruolo hanno decorrenza dal 1 novembre.

2. Qualunque provvedimento in merito ai suddetti adempimenti adottato dopo tale data decorre dal 1 novembre dell'anno successivo.

Art. 5

1. Il professore incaricato che abbia impartito per almeno nove anni un insegnamento ufficiale e risulti compreso in una terna, valida ai sensi della legislazione vigente, dei vincitori di un concorso a cattedra universitaria della stessa disciplina di cui abbia svolto il corso per incarico o di disciplina che comprenda la stessa, puo' essere proposto dalla Facolta' interessata per la nomina in ruolo anche in soprannumero per la materia oggetto del concorso o per materia che sia parte di quella, purche' l'insegnamento non risulti gia' impartito da piu' titolari di ruolo a seguito di raddoppiamento di cattedra con studenti iscritti in numero non superiore a 250 per ciascun corso.

2. La nomina in soprannumero puo' essere disposta solo se non vi siano nelle Facolta' e Scuole, che effettuano la chiamata, cattedre di ruolo disponibili. Non si considerano disponibili a tali effetti le cattedre di ruolo per le quali sia in corso la procedura del concorso o del trasferimento.

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano fino a tutto l'anno accademico 1970-71.

Art. 6

1. Per coprire le cattedre relative a insegnamenti impartiti continuativamente per incarico da almeno nove anni, le Facolta' e Scuole possono, con deliberazione motivata, proporre al Ministro l'apertura del concorso, anche in deroga al disposto dell'articolo 3 del regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito in legge 2 gennaio 1936, n. 78, richiedendo l'assegnazione di uno dei posti di professore di ruolo riservati a tale scopo dall'articolo 1 della presente legge.

2. Il provvedimento di assegnazione alla Facolta' e Scuola richiedente del posto di professore di ruolo riservato e' adottato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la pubblica istruzione che terra' conto, a tal fine, della frequenza dei concorsi relativi alla materia espletati negli ultimi nove anni, dopo aver sentito il parere della Sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione sulla effettiva rilevanza scientifica e didattica dell'insegnamento proposto.

Art. 7

2. Gli incarichi di insegnamento sono conferiti a domanda, secondo il seguente ordine di precedenza, a:

  1. 1) ternati in concorsi a cattedre nella materia o nelle materie affini;

  2. 2) gia' incaricati e con libera docenza nella materia o in materia affine;

  3. 3) liberi docenti o gia' incaricati sprovvisti di libera docenza purche' abbiano sei anni di incarico nella materia o in materia affine;

  4. 4) cultori della materia che siano in possesso di laurea conseguita da almeno tre anni, salvo che abbiano gia' svolto un insegnamento universitario per incarico all'atto dell'entrata in vigore della presente legge ovvero, nel caso in cui siano sprovvisti del titolo di laurea, abbiano superato il 35° anno di eta', e che, per opere, lavori, uffici, insegnamenti tenuti siano di riconosciuta competenza nella materia che forma oggetto dell'incarico;

  5. 5) professori aggregati della Facolta' e Scuola per un gruppo di materie tra le quali sia compresa quella da conferire per incarico nel solo caso che ai medesimi, ai termini del successivo articolo 9, sia stato attribuito quale compito istituzionale lo svolgimento di altro insegnamento ufficiale;

  6. 6) professori di ruolo di altra Facolta' e Scuola della medesima sede.

3. Le Facolta', nel superiore interesse degli studi, possono proporre il conferimento di incarichi di insegnamento, in deroga all'ordine di precedenza di cui al precedente comma, e possono altresi' proporre il conferimento di incarichi di insegnamento a cittadini stranieri in possesso della conoscenza della lingua italiana, ovvero a professori di ruolo di altra sede secondo la procedura prevista dall'articolo 9, quarto comma, della legge 18 marzo 1958, n. 311. In tali casi la scelta della Facolta' deve essere giustificata da motivate ragioni di importanza didattica e scientifica, che devono essere esposte in apposita relazione approvata a voti palesi dalla medesima Facolta'.

4. Copia integrale di tale relazione deve essere trasmessa agli aspiranti cui l'incarico non sia stato attribuito.

5. Per gli incarichi conferiti a professori di ruolo della stessa Facolta' e Scuola si applicano le norme di cui al primo comma dell'articolo 113 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Art. 8

1. Ferme restando le norme di cui al successivo articolo 12 sul cumulo degli incarichi, e fino all'entrata in vigore delle norme dell'articolo 4, il professore incaricato, nominato straordinario o trasferito ad altra Facolta' e Scuola, successivamente all'inizio dell'anno accademico, puo' continuare a svolgere l'insegnamento sino al termine dell'anno accademico in corso, presso la Facolta' che gli ha conferito l'incarico.

Art. 9

1. Gli organi accademici devono deliberare sul conferimento degli incarichi per il successivo anno accademico entro il 15 maggio di ciascun anno.

2. Prima di deliberare sul conferimento degli incarichi il Consiglio di facolta' deve stabilire i corsi ufficiali di insegnamento che, in mancanza di titolare di ruolo, possono essere affidati a professori aggregati a termini del quarto comma dell'articolo 2 della legge 25 luglio 1966, n. 585.

3. Lo svolgimento di un corso annuale di discipline biennali e triennali, di cui al comma terzo dell'articolo 6 della legge 18 marzo 1958, n. 311, quando non sia fatto obbligo al professore di ruolo di tenere un secondo insegnamento annuale senza retribuzione, deve essere affidato ad un professore aggregato.

4. Gli insegnamenti ufficiali raddoppiati, nei casi consentiti, devono essere affidati a professori aggregati.

5. In mancanza di professori aggregati gli insegnamenti di cui ai commi precedenti possono essere conferiti per incarico ad altri professori secondo le norme di cui al precedente articolo 7.

6. Per le discipline comuni a piu' indirizzi del medesimo corso di laurea o a piu' corsi di laurea e diploma, le Facolta', qualora propongano piu' incarichi di insegnamento, devono motivare le proposte in relazione alle diverse esigenze dell'insegnamento nei vari indirizzi o corsi, o in rapporto al numero degli studenti. Le proposte degli incarichi devono essere approvate dal Senato accademico. Il Ministro per la pubblica istruzione decide, sentita la prima Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Art. 10

1. I professori che, a norma del precedente articolo 7, siano proposti per il conferimento dello stesso incarico d'insegnamento gia' svolto nella medesima Facolta' e Scuola per i tre anni accademici immediatamente precedenti, hanno diritto che il rinnovo valga per il biennio accademico successivo.

2. L'incarico conferito per un biennio ha termine prima della fine del biennio stesso ove il relativo insegnamento sia attribuito, per chiamata o per trasferimento, a professore di ruolo.

3. La disposizione del primo comma del presente articolo non si applica ai professori di ruolo e aggregati ai quali, nei casi consentiti dalle vigenti disposizioni legislative, vengano conferiti incarichi di insegnamento.

Art. 11

1. Gli incarichi retribuiti per le materie di insegnamento a scelta dello studente possono essere conferiti nei limiti sotto indicati:

  1. a) nelle Facolta' nelle quali vi siano uno o piu' corsi di laurea e uno o piu' corsi di diploma, in ciascun corso di laurea e di diploma, in misura pari al numero minimo degli insegnamenti a scelta dello studente richiesto per il conseguimento della laurea e del diploma, aumentato di due;

  2. b) nelle Facolta', nelle quali vi siano corsi di laurea con piu' indirizzi, per ciascun indirizzo, in misura pari a quella prevista nella precedente lettera a);

  3. c) nelle Facolta' nelle quali vi sia un solo corso di laurea ad unico indirizzo, in misura pari al triplo degli insegnamenti a scelta dello studente richiesti per il conseguimento della laurea ove questi non superino il numero di tre ovvero pari al doppio se superino tale numero.

2. Dal numero degli incarichi di materie a scelta dello studente, che devono essere retribuiti a norma del presente articolo, vanno detratti gli insegnamenti di quelle materie cui risulti attribuita una cattedra coperta da professore di ruolo.

3. Gli incarichi conferiti per materie di insegnamento a scelta dello studente la cui istituzione sia espressamente prevista da accordi culturali debitamente ratificati, sono retribuiti sul bilancio dello Stato, anche in deroga ai limiti di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 12

1. E' vietato il conferimento agli incaricati esterni di cui all'articolo 21, primo comma della legge 18 marzo 1958, n. 311, di un terzo incarico sia a titolo retribuito che a titolo gratuito.

2. E' vietato il conferimento al personale docente di ruolo di un secondo incarico sia a titolo retribuito che a titolo gratuito.

3. E' vietato il conferimento di un secondo incarico sia a titolo retribuito sia a titolo gratuito a coloro che ricoprano un ufficio con retribuzione a carico del bilancio dello Stato, di Ente pubblico o privato, o che comunque fruiscano di un reddito di lavoro subordinato.

4. Ove, dopo l'inizio dell'anno accademico, debba nei casi previsti dalle disposizioni legislative vigenti, provvedersi al conferimento di incarichi di insegnamento, puo' essere consentito, in caso di necessita', il conferimento di un terzo incarico gratuito ai professori incaricati esterni e di un secondo incarico gratuito al personale docente di cui ai due precedenti commi.

5. La presente disposizione avra' effetto dall'anno accademico 1968-69.

Art. 13

1. I comandi di cui all'articolo 22 della legge 18 marzo 1958, n. 311, e all'articolo 7 della legge 26 gennaio 1962, n. 16, non possono superare, in ciascun anno accademico, il numero complessivo di 180.

2. I comandi di cui al comma precedente possono essere conferiti anche al personale docente direttivo ed ispettivo della scuola elementare purche' provvisto di abilitazione alla libera docenza.

3. I comandi suddetti possono essere disposti anche presso l'Universita' italiana per stranieri di Perugia, con la facolta' al Ministro per la pubblica istruzione di disporre che i medesimi, cosi' come le eventuali successive conferme, abbiano durata triennale. I comandi presso l'Universita' italiana per stranieri di Perugia possono essere disposti nei confronti di presidi e professori appartenenti ai ruoli degli istituti di istruzione secondaria di primo e di secondo grado e di insegnanti appartenenti ai ruoli della scuola elementare, anche se non abilitati alla libera docenza.

4. Le disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo 22 della legge 18 marzo 1958, n. 311, si applicano anche nei confronti dei professori appartenenti ai ruoli degli Istituti di istruzione secondaria di primo e di secondo grado comandati presso le Facolta' di scienze politiche e presso le Facolta' di scienze economiche e bancarie, per l'insegnamento delle lingue straniere.

Art. 14

1. Per gli anni accademici dal 1966-67 al 1970-71 sono istituiti n. 7.000 posti di assistente ordinario di cui: numero 2.150 durante l'anno accademico 1966-67; 1.050 durante l'anno accademico 1967-68; 1.200 durante l'anno accademico 1968-69; 1.300 durante l'anno accademico 1969-70; 1.300 durante l'anno accademico 1970-71.