Approvazione del regolamento per la esecuzione del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse
Testo in vigore al
Art. 60
1. I provvedimenti istruttori, preliminari all'esame del ricorso da parte della Commissione, possono essere disposti dal presidente.
Art. 61
1. In caso di assenza o di impedimento, il presidente e' sostituito dal funzionario piu' elevato in grado, che faccia parte della Commissione, ed il segretario, dal membro presente meno anziano di eta'.
Art. 62
1. La Commissione e' convocata d'ordine del presidente con avviso scritto del segretario.
2. Le adunanze non sono pubbliche e le decisioni sono adottate fuori della presenza degli interessati.
3. Non e' ammessa l'assistenza di avvocati o di consulenti tecnici, salvo che, per questi ultimi, la Commissione non ritenga necessario il loro intervento.
Art. 63
1. Alle decisioni della Commissione centrale sui ricorsi presentati contro i provvedimenti della Federazione nazionale non possono prendere parte i componenti che abbiano la qualita' di presidente o di membro del Comitato centrale della Federazione medesima.
2. Non possono partecipare alle decisioni sui ricorsi proposti contro i provvedimenti del Consiglio dell'Ordine o Collegio coloro che abbiano la qualita' di presidente o membro del Consiglio stesso.
Art. 64
1. I componenti i Consigli degli Ordini o Collegi, dei Comitati centrali delle Federazioni e della Commissione centrale, possono essere ricusati per i motivi stabiliti dal Codice di procedura civile, in quanto applicabili, e debbono astenersi quando vi sia un motivo di ricusazione che essi conoscono anche se non proposto.
Art. 65
1. Le decisioni della Commissione sono adottate a maggioranza; in caso di parita' prevale il voto del presidente, che vota per ultimo, dopo aver raccolto i voti dei componenti.
Art. 66
1. La decisione e' pronunciata in nome del Popolo italiano e deve contenere:
1) l'indicazione del cognome e nome del sanitario ricorrente o dell'autorita' che ha proposto l'impugnazione;
2) l'oggetto del ricorso;
3) una succinta, esposizione del fatto e dei motivi di diritto;
4) il dispositivo;
5) la data e il luogo in cui la decisione e' pronunciata.
2. La decisione e' sottoscritta dal presidente, dall'estensore e dal segretario.
Art. 67
1. La pubblicazione della decisione ha luogo mediante il deposito dell'originale nella segreteria.
Art. 68
1. La decisione della Commissione centrale e' notificata a cura della segreteria nei modi previsti dal successivo art. 79, entro trenta giorni dalla sua pubblicazione, all'interessato, al prefetto e al procuratore della Repubblica. Nello stesso termine e' comunicata al Consiglio dell'Ordine o Collegio ed al Comitato centrale della Federazione nazionale.
2. Il ricorso alle Sezioni unite della Corte di cassazione avverso la decisione della Commissione puo' essere proposto, entro trenta giorni dalla sua notificazione, dal l'interessato, dal prefetto o dal procuratore della Repubblica.
3. Il ricorso non ha effetto sospensivo.
Art. 69
1. In qualunque stadio della controversia si puo' rinunziare al ricorso mediante dichiarazione sottoscritta dal ricorrente ed autenticata da notaio o mediante dichiarazione resa personalmente dalla parte al segretario della Commissione che redige apposito verbale.
2. Il prefetto e il procuratore della Repubblica possono desistere dal ricorso con lettera di ufficio.
3. Dell'avvenuta rinunzia e' data comunicazione dalla segreteria della Commissione alle parti ed alle autorita' alle quali era stato notificato il ricorso.
4. Della rinunzia, e' preso atto con apposita decisione.
Art. 70
1. Di ogni adunanza il segretario redige processo verbale nel quale devono essere indicati:
a) il giorno, il mese e l'anno in cui ha luogo l'adunanza;
b) i nomi dei componenti intervenuti;
c) i ricorsi esaminati e le questioni trattate;
d) i provvedimenti presi in ordine a ciascun ricorso.
Art. 71
1. La segreteria, oltre al registro dei processi verbali delle adunanze della Commissione, deve tenere un registro per ogni categoria professionale, nel quale, sotto numerazione progressiva e con la data di presentazione, si iscrivono i ricorsi con la indicazione del ricorrente, del provvedimento impugnato e degli atti e documenti uniti al ricorso.
2. Nello stesso registro, in altrettante colonne, sono annotati:
1) le memorie, deduzioni e documenti prodotti dalla controparte con la data della loro presentazione;
2) la prova delle eseguite notificazioni del ricorso;
3) l'indicazione degli atti istruttori disposti e compiuti;
4) il nome del relatore e il giorno fissato per la relativa adunanza;
5) la data della decisione definitiva o della rinunzia al ricorso.
3. Gli originali delle decisioni sono, anno per anno, raccolti in volumi rilegati e muniti di indice.
Art. 72
1. La segreteria rilascia, previa autorizzazione del presidente, copia legale di ogni decisione e degli atti a chi dimostri di avervi legittimo interesse.
2. Il rilascio delle copie, eccettuato che per il prefetto ed il procuratore della Repubblica, e' fatto su carta da bollo competente secondo le leggi fiscali.
Art. 73
1. Alla sostituzione dei componenti della Commissione centrale dimissionari, defunti, cancellati, radiati dall'Albo o revocati, si provvede con decreto del Capo dello Stato, osservate le disposizioni dell'art. 17 del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233.
2. Coloro che sono nominati a termine del comma precedente rimangono in carica per il tempo in cui sarebbero rimasti i membri sostituiti.
Art. 74
1. Indipendentemente dall'esercizio del potere disciplinare, con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia, sentite le rispettive Federazioni, puo' essere revocata la nomina di uno o piu' dei componenti professionisti della Commissione, qualora cio' si renda necessario per il miglior funzionamento di essa e per la dignita' della classe.
Art. 75
1. Le disposizioni contenute nei precedenti articoli del presente capo si applicano anche ai ricorsi prodotti avverso i provvedimenti delle Federazioni. In tal caso, oltre alle notifiche prescritte negli articoli stessi, deve farsi luogo alla notifica del ricorso al Comitato della Federazione interessata.
Art. 76
1. L'Ufficio di segreteria della Commissione e' diretto da un funzionario in servizio presso l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica; di grado non inferiore al 6°, che puo' essere coadiuvato da altri impiegati in servizio presso l'Alto Commissariato stesso in numero non superiore a due.
2. Al predetto personale non compete per tale prestazione alcun assegno speciale o indennita' che possa far carico al bilancio dello Stato.
Art. 77
1. Le spese per il funzionamento della Commissione e dell'Ufficio di segreteria sono a carico delle Federazioni nazionali e determinate dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica in rapporto al numero degli iscritti a ciascuna categoria.
Capo VI. Disposizioni finali e transitorie
Art. 78
1. Gli atti di qualsiasi matura degli enti, organi ed autorita' previsti dal decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, e dal presente regolamento sono esenti da bollo, salvo le copie richieste dagli interessati.
2. Sono altresi' esenti da bollo gli atti prodotti dai sanitari in sede di procedimento disciplinare.
3. Sono invece soggetti a bollo i ricorsi e le conseguenti controdeduzioni e memorie diretti dai sanitari interessati alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.
Art. 79
1. Le comunicazioni o notificazioni da farsi a norma delle disposizioni del presente regolamento sono eseguite a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, salvo che nelle norme stesse non sia diversamente disposto.
2. Le comunicazioni o notificazioni predette debbono essere fatte al prefetto ed al procuratore della Repubblica del luogo ove ha sede il Consiglio dell'Ordine o Collegio.
Art. 80
1. I Consigli degli Ordini o Collegi ed i Comitati centrali, eletti ai sensi degli articoli 22 e 24 del decreto legislativo 13 settembre 1916, n. 233, dureranno in carica rispettivamente sino al 31 dicembre dell'anno successivo e fino al 31 maggio del secondo anno successivo a quello delle elezioni.