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Sez. U, Sentenza n. 27214 del 23/12/2009 (Rv. 610822 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - SANZIONI DISCIPLINARI | Codice deontologico - Art. 22 - Rapporti di colleganza - Conoscenza del dispositivo della sentenza prima della comunicazione di cancelleria - Omessa informazione del collega prima di notificare la copia autentica della sentenza - Illecito disciplinare - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2009-12-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/610822-01

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - SANZIONI DISCIPLINARI

In materia di responsabilità disciplinare degli avvocati, non viola gli obblighi derivanti dal rapporto di colleganza (di cui all'art. 22 del codice deontologico forense) l'avvocato che, avuta - in assenza della comunicazione del cancelliere di cui all'art. 136 cod. proc. civ. - conoscenza del dispositivo di una sentenza, favorevole al proprio rappresentato, ometta di fare parte di tale dispositivo il collega di controparte e, chiesta copia autentica della sentenza (completa di motivazione), la notifichi all'altra parte.

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 38, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 56

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)