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Sez. 2, Sentenza n. 4283 del 17/11/1976 (Rv. 382988 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - APPARENZA DEL DIRITTO - CONOSCENZA O COLPOSA IGNORANZA DELLA SITUAZIONE REALE - ONERE DELLA PROVA - SPETTANZA AL CONTROINTERESSATO - FATTISPECIE (AFFIDAMENTO DEL CREDITORE SULL'ESISTENZA DI UN'IMPRESA; IRRICONOSCIBILITA DELLA SUCCESSIONE DI UN'ALTRA).*
Stato
decisa il 1976-11-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/382988-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - APPARENZA DEL DIRITTO - CONOSCENZA O COLPOSA IGNORANZA DELLA SITUAZIONE REALE - ONERE DELLA PROVA - SPETTANZA AL CONTROINTERESSATO - FATTISPECIE (AFFIDAMENTO DEL CREDITORE SULL'ESISTENZA DI UN'IMPRESA; IRRICONOSCIBILITA DELLA SUCCESSIONE DI UN'ALTRA).*

Quando ricorrano elementi, sia pure di carattere presuntivo, costituenti una situazione di apparenza giuridica, incombe al controinteressato l'Onere di provare che colui che invoca detta situazione non ignorava, o ignorava per sua colpa, la situazione reale. (nella specie sussisteva un divario tra apparenza e realta circa la titolarita dell'Obbligo di pagare un prezzo, stante l'affidamento del creditore sull'esistenza di un'impresa, cui ne era succeduta un'altra, affidamento determinato dalla non riconoscibilita della successione). (V 658/71, mass n 350384).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)