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Corte costituzionale

Corte cost., Sentenza n. 19 del 1991

Decisione
decisa il 1991-01-11, depositata il 1991-01-18
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:19
Massime
3

Massime (3)

Massima n. 16862

  • Procedure concorsuali
  • Fallimento e liquidazione coatta amministrativa
  • Società, controllanti e controllate di società fiduciaria, dichiarate fallite prima del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa della società fiduciaria
  • Conversione delle procedure di fallimento in procedure di liquidazione coatta amministrativa
  • Previsione per le sole società collegate dichiarate fallite prima dell'entrata in vigore della disciplina e non anche per quelle dichiarate fallite successivamente
  • Possibilità di eliminare la discriminazione attraverso una interpretazione adeguatrice
  • Esclusione.
Leggi la massima
Una interpretazione "adeguatrice" dell'art. 3, primo comma, del d.l. 5 giugno 1986, n. 233, convertito in legge 1 agosto 1986, n. 430, alla stregua della quale non si verificherebbe la lamentata discriminazione tra gruppi di società collegate con società fiduciaria, e dichiarate fallite prima che la società fiduciaria fosse posta in liquidazione coatta amministrativa, comporterebbe una forzatura della lettera legislativa, tale da escludere che possa disattendersi l'interpretazione stretta della norma, secondo cui solo per i casi di fallimento dichiarato prima, e non anche per i casi di fallimento dichiarato dopo l'entrata in vigore del decreto, è prevista, per le suddette società, la conversione delle procedure di fallimento in procedure di liquidazione coatta amministrativa. Lo strumento ermeneutico dell'interpretazione estensiva, fondata sull'identità di ratio, può infatti anche superare la portata semantica dell'enunciato normativo, ma non al punto da stravolgerne la struttura logico-sintattica complessiva.

Norme impugnate

  • art. 3, comma 1, d.l. 5 giugno 1986, n. 233
  • art. 4-bis d.l. 16 febbraio 1987, n. 27
  • legge 1 agosto 1986, n. 430
  • legge 13 aprile 1987, n. 148

Massima n. 16863

  • Procedure concorsuali
  • Fallimento e liquidazione coatta amministrativa
  • Società, controllanti e controllate, di società fiduciaria, dichiarate fallite prima del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa della società fiduciaria
  • Conversione delle procedure di fallimento in procedure di liquidazione coatta amministrativa
  • Previsione per le sole società collegate dichiarate fallite prima e non anche per quelle dichiarate fallite dopo l'entrata in vigore della disciplina
  • Prospettata violazione del principio di eguaglianza
  • Inadeguatezza del tertium comparationis
  • Improponibilità.
Leggi la massima
Pure ammessa l'applicabilità del principio di eguaglianza anche alle persone giuridiche, non può contestarsi, in riferimento a tale principio, la legittimità costituzionale della norma dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito in legge 1 agosto 1986, n. 430 - che riguardo alle società collegate a società fiduciaria, dichiarate fallite prima che la società fiduciaria fosse posta in liquidazione coatta amministrativa, prevede la conversione delle procedure di fallimento in procedure di liquidazione coatta amministrativa, per i casi di fallimento dichiarato prima dell'entrata in vigore del decreto, senza estenderla a quelli di fallimento dichiarato successivamente - assumendo a tertium comparationis l'art. 4, primo comma, del d.l. 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, il quale non già "estende" la conversione (in procedura di amministrazione straordinaria) ai fallimenti dichiarati dopo l'entrata in vigore del decreto, ma, al contrario, la prevede solo per questi, e comunque regola una fattispecie diversa.

Norme impugnate

  • art. 3, comma 1, d.l. 5 giugno 1986, n. 233
  • legge 1 agosto 1986, n. 430
  • legge 13 aprile 1987, n. 148
  • art. 4-bis d.l. 16 febbraio 1987, n. 27

Parametri

Massima n. 16864

  • Procedure concorsuali
  • Fallimento e liquidazione coatta amministrativa
  • Società, controllanti e controllate di società fiduciaria, dichiarate fallite prima del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa della società fiduciaria
  • Conversione delle procedure di fallimento in procedure di liquidazione coatta amministrativa
  • Previsione legislativa limitata alle società collegate già dichiarate fallite all'entrata in vigore della disciplina
  • Violazione del principio di ragionevolezza
  • Illegittimità costituzionale parziale.
Leggi la massima
L'esigenza di unificazione delle procedure concorsuali, che è stata alla base della disciplina legislativa della liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie, controllanti e controllate, e che ha indotto ad estendere alle società controllate la procedura della liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento (decreto legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito in legge 1 agosto 1986, n. 430), si manifesta anche nel caso di dichiarazione di fallimento di società collegate posteriore all'entrata in vigore della disposizione legislativa, ma anteriore al provvedimento di liquidazione della società fiduciaria. Ne deriva così che non risponde al principio di ragionevolezza, e va pertanto dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 3, primo comma, del decreto legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito nella legge 1 agosto 1986, n. 430, nella parte in cui limita la conversione in liquidazione coatta amministrativa ai soli fallimenti di società collegate già dichiarati al momento della propria entrata in vigore, non estendendola anche a quelli dichiarati successivamente, ma pur sempre prima del provvedimento di liquidazione della società fiduciaria. ____________ N.B.: Nelle massime (A, B e C) redatte riguardo alla sentenza n. 19 del 1991 non rilevano le modifiche apportate al testo della motivazione della stessa con la ordinanza di correzione n. 155 del 1991.

Norme impugnate

  • legge 1 agosto 1986, n. 430
  • legge 13 aprile 1987, n. 148
  • art. 4-bis d.l. 16 febbraio 1987, n. 27
  • art. 3, comma 1, d.l. 5 giugno 1986, n. 233

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma primo, del decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233 ("Norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni sugli enti di gestione fiduciaria"), convertito in legge 1° agosto 1986, n. 430, e successive modifiche, promosso con ordinanza emessa il 18 maggio 1990 dal Tribunale di Torino nel procedimento civile vertente tra Cerri Pietro Angelo, Commissario liquidatore della S.p.a. Fidingrup ed il fallimento della S.r.l. Istituto Servizi Fiduciari, iscritta al n. 501 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell'anno 1990. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 12 dicembre 1990 il Giudice relatore Luigi Mengoni.

Ritenuto in fatto

punto 1
Nel corso del giudizio promosso dal Commissario liquidatore della S.p.a. Fidingrup contro il Fallimento della S.r.l. Istituto servizi fiduciari per fare accertare che quest'ultima, essendo controllata dalla società (Velafin) controllante della Fidingrup, è soggetta alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, il Tribunale di Torino, con ordinanza del 18 maggio 1990, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma, del d.-l. 5 giugno 1986, n. 233, convertito nella legge 1° agosto 1986, n. 430, "nella parte in cui consente la conversione in liquidazione coatta amministrativa dei soli fallimenti già dichiarati (in capo alle società di cui agli artt. 1 e 2) al momento dell'entrata in vigore del decreto medesimo". La norma impugnata, nel testo sostituito dall'art. 4- bis del d.-l. 16 febbraio 1987, n. 27, convertito in legge 13 aprile 1987, n. 148, prevede che "dalla data di entrata in vigore del decreto (5 giugno 1986) le procedure di fallimento alle quali siano già assoggettate le società di cui agli artt. 1 e 2 (società fiduciarie, società fiduciarie di revisione, loro controllanti o controllate, società sottoposte alla medesima direzione di quelle o da esse finanziate) sono convertite in procedure di liquidazione coatta amministrativa, ferma la dichiarazione di insolvenza adottata dall'autorità giudiziaria". Secondo il giudice remittente, la differenza di trattamento delle società dichiarate fallite dopo l'entrata in vigore del decreto, quando risultino collegate, in uno dei modi previsti dall'art. 2, a una società fiduciaria successivamente sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, contrasta con l'art. 3 Cost. sia sotto il profilo del principio di eguaglianza, sia sotto il profilo del principio di ragionevolezza. Come termine di confronto è indicato l'art. 4 del d.-l. 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, che ammette la conversione dei fallimenti dichiarati "dopo l'entrata in vigore del presente decreto-legge".
punto 2
Nel giudizio davanti alla Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata. Contrariamente all'interpretazione letterale assunta dal giudice a quo, l'Avvocatura ritiene che l'interpretazione genetica e logica della norma impongano di intendere le parole "già assoggettate" come mera espressione del presupposto di precedenza temporale della dichiarazione di fallimento, della cui conversione si tratta, rispetto al provvedimento di liquidazione della società fiduciaria, mentre sarebbe indifferente che la sentenza di fallimento sia stata pronunciata prima o dopo la data di entrata in vigore del decreto n. 233 del 1986.

Considerato in diritto

punto 1
Il Tribunale di Torino contesta la legittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma, del d.-l. 5 giugno 1986, n. 233, convertito in legge 1° agosto 1986, n. 430, nella parte in cui non prevede la conversione del fallimento di società collegate con società fiduciarie (in senso lato) successivamente poste in liquidazione coatta amministrativa anche nel caso che pure la dichiarazione di fallimento delle prime sia posteriore alla data di entrata in vigore del decreto medesimo. L'interpretazione "adeguatrice" prospettata dall'Avvocatura dello Stato, alla stregua della quale non si verificherebbe la lamentata discriminazione tra società dichiarate fallite prima e società dichiarate fallite dopo l'entrata in vigore del decreto, comporta una forzatura della lettera legislativa tale da escludere che questa Corte possa indursi a disattendere l'interpretazione stretta posta a base della sollevata questione. Invero, il nesso sintattico che lega all'inciso iniziale dell'enunciato normativo - "dalla data di entrata in vigore del presente decreto" - la qualificazione temporale con cui sono poi individuate le procedure di fallimento convertibili conferisce alle parole "già assoggettate" un significato pregnante, equivalente a "assoggettate prima della data di entrata in vigore del presente decreto". Se la detta qualificazione fosse una mera espressione ripetitiva del presupposto (argomentabile dall'art. 2, primo comma) di anteriorità della dichiarazione di fallimento della società collegata rispetto al provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa della società fiduciaria, l'inciso iniziale del comma non avrebbe alcun valore normativo e si ridurrebbe a dire, del tutto superfluamente, che la conversione del fallimento si produce dopo l'entrata in vigore della legge che la prevede. Lo strumento ermeneutico dell'interpretazione estensiva, fondata sull'identità di ratio, può anche superare la portata semantica dell'enunciato normativo, ma non al punto di stravolgerne la struttura logico-sintattica complessiva.
punto 2
Pertanto la questione è fondata. Il giudice remittente si riferisce all'art. 3 Cost. principalmente sotto il profilo del principio di eguaglianza. Ma, pure ammessa l'applicabilità di tale principio anche alle persone giuridiche, il tertium comparationis proposto non è adeguato: l'art. 4, primo comma, del d.-l. 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, non già "estende" la conversione ai fallimenti dichiarati dopo l'entrata in vigore del presente decreto, ma, al contrario della norma in esame, la prevede solo per questi, e comunque regola una fattispecie diversa. Pertinente è, invece, il riferimento al principio di razionalità. La norma denunciata, nel testo sostituito dall'art. 4-bis del d.-l. 16 febbraio 1987, n. 27, convertito in legge 13 aprile 1987, n. 148, applica la conversione del fallimento - prevista dal testo originario soltanto per le società fiduciarie, di cui all'art. 1 del d.-l. n. 233 del 1986, dichiarate fallite prima dell'entrata in vigore del decreto - anche alle società controllate, a direzione unica o finanziate di cui all'art. 2 (società collegate in senso ampio), eliminando l'incongruenza di assoggettare a procedure concorsuali diverse le società finanziarie messe in liquidazione coatta amministrativa a norma del decreto n. 233 e le società da esse controllate o loro controllanti che fossero state precedentemente dichiarate fallite. Il legislatore non ha avvertito che la medesima esigenza di unificazione delle procedure si manifesta anche nel caso di dichiarazione di fallimento di società collegate posteriore all'entrata in vigore del decreto, ma pur sempre anteriore al provvedimento di liquidazione della società finanziaria, cioè intervenuta ancora in un momento in cui non è operante la vis attractiva attribuita dall'art. 2, primo comma, alla pubblicazione del provvedimento. Anche in questo caso la sopravvenuta messa in liquidazione della società finanziaria non può fondare una domanda di revoca della dichiarazione di fallimento della società collegata, del resto soggetta al breve termine di decadenza indicato dall'art. 18 l. fall., di guisa che l'esigenza di unificazione delle procedure concorsuali non può essere soddisfatta se non mediante la conversione del fallimento. Nei confronti delle società collegate, delle quali sia stato dichiarato il fallimento anteriormente alla data di pubblicazione del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa di una società finanziaria, la discriminazione operata dall'art. 3, primo comma, del decreto-legge n. 233 tra società dichiarate fallite prima e quelle dichiarate fallite dopo la data di entrata in vigore del decreto medesimo è priva di giustificazione razionale e perciò deve essere rimossa.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233 ("Norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni sugli enti di gestione fiduciaria"), convertito in legge 1° agosto 1986, n. 430, nella parte in cui - per le società indicate nell'art. 2, primo comma, fallite anteriormente alla data di pubblicazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa della società fiduciaria o della società fiduciaria e di revisione con la quale sono collegate - non prevede la conversione del fallimento dichiarato dopo l'entrata in vigore del citato decreto-legge. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 1991. Il Presidente: CONSO Il redattore: MENGONI Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 18 gennaio 1991. Il direttore della cancelleria: MINELLI

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze