Sez. 2, Sentenza n. 3133 del 29/10/1982 Ud. (dep. 14/04/1983) Rv. 158394 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RAPINA - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - IN GENERE - CONCORSO DI CIRCOSTANZE - INDULTO - D.P.R. 4 AGOSTO 1978, N. 413 - RAPINA AGGRAVATA - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - ATTENUANTI EQUIVALENTI - IRRILEVANZA.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RAPINA - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - IN GENERE - CONCORSO DI CIRCOSTANZE - INDULTO - D.P.R. 4 AGOSTO 1978, N. 413 - RAPINA AGGRAVATA - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - ATTENUANTI EQUIVALENTI - IRRILEVANZA.*
L'indulto, nella misura di un anno previsto dall'art. 6 d.P.R. 4 agosto 1978, n. 413, non è applicabile al delitto di rapina aggravata neanche nell'ipotesi che le riconosciute circostanze attenuanti siano ritenute equivalenti alle circostanze aggravanti. Invero, la esclusione del beneficio è disposta in considerazione della tipicità propria di tale fattispecie criminosa particolarmente allarmante, e prescinde da qualsiasi riferimento alla misura o quantità della pena in concreto applicata. (Conf mass n 151579, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 174 CORTE COST., Cod. Pen. art. 628 CORTE COST., DPR 04/08/1978 num. 413 art. 6 CORTE COST., DPR 04/08/1978 num. 413 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)