Sez. 1, Sentenza n. 3025 del 29/10/1971 (Rv. 354319 - 01)
IMPRESA E IMPRENDITORE - SEGNI DI INDIVIDUAZIONE E DI DISTINZIONE - MARCHIO (BENI IMMATERIALI; PROPRIETA INDUSTRIALE) - NOVITA E ORIGINALITA - CARATTERE DISTINTIVO - GIUDIZIO COMPARATIVO A POSTERIORI.*
IMPRESA E IMPRENDITORE - SEGNI DI INDIVIDUAZIONE E DI DISTINZIONE - MARCHIO (BENI IMMATERIALI; PROPRIETA INDUSTRIALE) - NOVITA E ORIGINALITA - CARATTERE DISTINTIVO - GIUDIZIO COMPARATIVO A POSTERIORI.*
Il carattere distintivo del marchio deve essere affermato o negato attraverso un giudizio relativo, e non assoluto, cioe attraverso un giudizio a posteriori, che tenga conto della concreta situazione commerciale esistente nel momento al quale si riferisce l'esame comparativo e di tutte le circostanze che caratterizzano il detto momento.*
Riferimenti normativi: Legge 21/06/1942 num. 929 art. 17, Legge 21/06/1942 num. 929 art. 16
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)