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Sez. 2 - , Ordinanza n. 21944 del 02/09/2019 (Rv. 654914 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - ERRORE "IN PROCEDENDO" | "Error in procedendo" ex art. 360, n. 4, cod. proc. civ. - Deducibilità sotto il profilo di omissione o vizio di motivazione - Inammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2019-09-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/654914-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - ERRORE "IN PROCEDENDO"

In materia di vizi "in procedendo", non è consentito alla parte interessata di formulare in sede di legittimità la relativa censura in termini di omessa motivazione, in quanto spetta alla Corte di cassazione accertare se vi sia stato o meno il denunciato vizio di attività, attraverso l'esame diretto degli atti, indipendentemente dall'esistenza o dalla sufficienza e logicità dell'eventuale motivazione del giudice di merito sul punto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)