Sez. 2, Sentenza n. 18 del 04/01/1993 (Rv. 480147 - 01)
Comunione dei diritti reali - Comproprietà indivisa - Azioni giudiziarie - In genere | Area comune a due condomini - Azione di accertamento della destinazione dell'area a parcheggio condominiale ai sensi dell'art. 18 della legge n. 765 del 1967 - Legittimazione dei singoli partecipanti e per essi degli amministratori, ad agire contro terzi o contro altri partecipanti - Origine - Semplice manifestazione di volontà dei partecipanti - Sufficienza.
Comunione dei diritti reali - Comproprietà indivisa - Azioni giudiziarie - In genere
Per sentir dichiarare la destinazione di un'area a parcheggio condominiale, ai sensi dell'art. 18 della legge 6 agosto 1967 n. 765, e la nullità dei negozi contrari alla citata norma vincolistica, ove l'area stessa sia comune a due condomini (rendendosi applicabili le norme specifiche della comunione ex art. 1100 e 1105 cod. civ. e non anche quelle che regolano il condominio), la legittimazione dei singoli partecipanti, e per essi degli amministratori, ad agire contro terzi, o contro altri partecipanti, può sorgere anche da una semplice manifestazione di volontà dei partecipanti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1100, Cod. Civ. art. 1105 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1108, Cod. Civ. art. 1117, Legge 06/08/1967 num. 765 art. 18 CORTE COST., Legge 24/03/1989 num. 122 art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)