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Sez. 1, Sentenza n. 1280 del 08/05/1953 (Rv. 882148 - 01)

REGISTRO - VERBALE DI PROROGA DI SOCIETÀ - DATA RILEVANTE AI FINI DELLA TASSA APPLICABILE.
Stato
decisa il 1953-05-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/882148-01

REGISTRO - VERBALE DI PROROGA DI SOCIETÀ - DATA RILEVANTE AI FINI DELLA TASSA APPLICABILE.

In applicazione delle Disposizioni sulla data certa, terzo, in senso tecnico non va inteso qualsiasi estraneo, ma colui che è soggetto di un rapporto giuridico in conflitto con un altro rapporto giuridico al quale non ha partecipato, ma che ha in comune con il primo l'altro soggetto. Da tale nozione di terzo resta escluso il fisco, il quale si avvale della registrazione allo scopo di percepire un tributo in forza di un diritto diverso da quelli sopra considerati e indipendente dai diritti delle parti. In conseguenza, ove il verbale di assemblea, prorogante la durata di una società e recante una data anteriore alla scadenza della società stessa, sia stato registrato oltre tale scadenza, la finanza non è autorizzata ad applicare la tassa proporzionale (anziché quella fissa) sulla considerazione che, valendo per l'amministrazione, come data certa, quella della registrazione, l'atto di che trattasi deve ritenersi implicare Costituzione di una nuova società, e ciò perché la data risultante dalle scritture può essere invece opposta alla finanza anche quando non sia certa nei modi di legge.

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1923 num. 3269 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)