Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 21 del 1993
Massime (1)
Massima n. 19146
- Lavoro marittimo (rapporto di)
- Rapporto a tempo determinato
- Trasformazione in rapporto a tempo indeterminato
- Disciplina
- Applicabilità della normativa di cui alla l. n. 230 del 1962
- Mancata previsione
- Lamentata lesione del principio di eguaglianza
- Difetto di motivazione sulla rilevanza e omesso riferimento alla fattispecie concreta oggetto del giudizio "a quo"
- Manifesta inammissibilità della questione.
Leggi la massima
Manifesta inammissibilità della questione per difetto di motivazione sulla rilevanza e per omesso riferimento alla fattispecie concreta oggetto del giudizio 'a quo'. - S. nn. 395/1992, 400/1992 e 409/1992; O. nn. 389/1992 e 439/1991.
Norme impugnate
- art. 2, comma 2, legge 18 aprile 1962, n. 230
Parametri
- art. 3 Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 230 (Disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato), promosso con ordinanza emessa il 28 maggio 1992 dal Tribunale di Ravenna nel procedimento civile vertente tra Vanni Penazzi e la s.r.l. S.E.R.S., iscritta al n. 389 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell'anno 1992;
Visti gli atti di costituzione di Vanni Penazzi, della s.r.l. S.E.R.S. nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 15 dicembre 1992 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;
Uditi gli avvocati Roberto Muggia per Vanni Penazzi, Corrado Medina per la s.r.l. S.E.R.S. e l'Avvocato dello Stato Gaetano Zotta per il Presidente del Consiglio dei ministri;
punto 1
Ritenuto che il Tribunale di Ravenna, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 230, nella parte in cui non prevede la sua applicabilità ai rapporti di lavoro marittimo a tempo determinato, pur rilevando che il codice della navigazione disciplina autonomamente e diversamente il contratto di lavoro marittimo a bordo a tempo determinato;
che ne ha dedotto il contrasto con l'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo che non sarebbe giustificata la differente e meno favorevole (per il lavoratore) disciplina dettata al riguardo dal codice della navigazione, tanto più che l'art. 1 della legge 22 marzo 1986, n. 84 ha esteso la disciplina dell'art. 2 della legge n. 230 del 1962 a taluni rapporti di lavoro relativi alla navigazione aerea;
che dinanzi a questa Corte si è costituita una parte privata, chiedendo che la norma impugnata sia dichiarata illegittima nei sensi indicati dal giudice a quo;
che è intervenuto anche il Presidente del Consiglio dei ministri, col patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, eccependo l'inammissibilità della questione, mancando nell'ordinanza la motivazione in ordine alla sua rilevanza;
punto 2
Considerato che il giudice remittente, nel sollevare la questione, ha omesso ogni riferimento alla fattispecie concreta ed alla rilevanza della questione nel giudizio a quo, come invece prescrive l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
che, pertanto, la questione è manifestamente inammissibile (sentenze nn. 395, 400 e 409 del 1992; ordinanze nn. 389 del 1992 e 439 del 1991);
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 230 (Disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Ravenna, con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 29 gennaio 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze