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Sez. 2, Sentenza n. 10610 del 14/05/2014 (Rv. 631014 - 01)

PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE (O AL CONCILIATORE) - IN GENERE | Opposizione a decreto ingiuntivo innanzi al giudice di pace - Chiamata di terzo da parte dell'opponente - Istanza nell'atto di opposizione - Necessità - Fondamento - Conseguenze.
Stato
decisa il 2014-05-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/631014-01

PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE (O AL CONCILIATORE) - IN GENERE

Nell'opposizione a decreto ingiuntivo innanzi al giudice di pace, l'opponente che intenda chiamare un terzo in causa, avendo posizione di convenuto, deve farne richiesta nell'atto di opposizione, a pena di decadenza, non potendo formulare l'istanza direttamente in prima udienza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 269 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 316 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)