Disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni
Testo vigente
Art. 45 Riscossione coattiva e privilegio
1. Per la riscossione coattiva dell'imposta, delle soprattasse e delle pene pecuniarie si applicano le disposizioni degli articoli da 5 a 29 e 31 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
2. Lo Stato ha privilegio secondo le norme stabilite dal codice civile.
3. Il privilegio si estingue con il decorso di cinque anni dalla data dell'apertura della successione o, in caso di dilazione del pagamento, dal giorno di scadenza dell'ultima rata ovvero dal giorno in cui si e' verificata la decadenza prevista dall'art. 34.
Art. 46 Responsabilita' degli eredi
1. Gli eredi sono solidalmente obbligati al pagamento dell'imposta complessivamente dovuta.
2. L'erede che ha accettato l'eredita' con beneficio d'inventario risponde dell'imposta nei limiti previsti dall'art. 490 del codice civile.
3. L'ammontare complessivo delle imposte di successione e di trascrizione, dei diritti catastali e delle relative penali, in nessun caso puo' ripetersi in cifra superiore al valore dei beni sui quali le tasse, soprattasse, diritti e penali si riferiscono, al netto delle passivita' deducibili.
Art. 47 Rimborso dell'imposta regolarmente percetta
1. Deve essere rimborsata:
1) l'imposta relativa a beni per i quali si sono verificati l'evizione o lo spoglio in forza di sentenza passata in giudicato per causa preesistente all'apertura della successione;
2) l'imposta riscossa in conseguenza di dichiarazione giudiziale di assenza o di morte presunta, quando lo scomparso faccia ritorno;
3) l'imposta che risulti percetta in piu' per la mutata devoluzione ereditaria;
4) l'imposta relativa a beni pervenuti al defunto a seguito di atti dichiarati nulli ovvero annullati, risoluti, rescissi o revocati successivamente alla data di apertura della successione;
5) l'imposta pagata da enti ai quali sia stata negata l'autorizzazione ad accettare l'eredita' o il legato;
6) l'imposta pagata da eredi e legatari qualora l'ente ottenga tardivamente il riconoscimento legale;
7) l'imposta eventualmente riscossa in piu' nell'ipotesi di fallimento di cui al secondo comma dell'art. 7;
8) l'imposta pagata in piu' nei casi di passivita' dimostrate e riconosciute successivamente alla liquidazione.
2. Il rimborso dell'imposta e dell'eventuale soprattassa deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro tre anni dal giorno del pagamento o, se posteriore, da quello in cui ne sia stato definitivamente acquisito il diritto.
3. La domanda di rimborso deve essere presentata all'ufficio del registro competente ai sensi dell'art. 35, che deve rilasciarne ricevuta. Trascorsi novanta giorni dalla data di presentazione, la domanda si considera respinta.
Art. 48 Poteri dell'amministrazione finanziaria
1. Ai fini dell'accertamento e della riscossione l'ufficio del registro, oltre ad avvalersi delle facolta' indicate negli articoli 9, 13, 15 e 26, puo' richiedere informazioni ai pubblici ufficiali e agli impiegati dello Stato e degli enti ed uffici pubblici, che sono obbligati a comunicare tutti i dati e le notizie di cui siano in possesso.
2. Il servizio di vigilanza sulle aziende di credito, su richiesta del ministro per le finanze, controlla l'esattezza delle attestazioni e degli estratti di cui al quarto comma dell'art. 13 e al terzo comma dell'art. 16.
Art. 49 Divieti e obblighi a carico di terzi
1. E' fatto divieto agli impiegati dello Stato e degli enti pubblici territoriali e ai pubblici ufficiali di compiere atti del loro ufficio relativi a trasferimenti per causa di morte quando non sia stata presentata la dichiarazione di cui all'art. 36 ovvero non sia stata dichiarata dall'interessato l'inesistenza dell'obbligo di presentarla ai sensi del quarto comma dello stesso articolo. Il divieto non opera per le citazioni e gli scritti defensionali, o comunque prodotti davanti a giudici o ad arbitri, nonche' per i provvedimenti giurisdizionali e per i lodi arbitrali; tuttavia i giudici e gli arbitri devono comunicare al competente ufficio del registro, entro trenta giorni da quando ne sono venuti a conoscenza, le notizie relative al trasferimento risultante dagli atti del processo, sempreche' non sia decorso il termine di cui all'art. 34, secondo comma.
2. I debitori del defunto e i detentori di beni che gli appartenevano non possono pagare le somme dovute o consegnare i beni detenuti agli eredi, legatari o loro aventi causa se, trattandosi di crediti o beni compresi nell'asse ereditario ai fini del presente decreto, non sia stata fornita la prova della presentazione della dichiarazione con l'indicazione dei crediti e beni medesimi. Il divieto non opera quando gli eredi o legatari dichiarino per iscritto di essere esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione a norma del quarto comma dell'art. 36; in tal caso il debitore o detentore e' tenuto a trasmettere all'ufficio copia conforme della dichiarazione resagli dagli interessati.
3. Nell'ipotesi di cui al n. 7) dell'art. 11 il debitore, sempreche' l'imposta non sia stata gia' pagata dal creditore, e' tenuto a pagare l'imposta calcolata sull'importo del credito prima di assolvere il proprio debito.
4. Le aziende e gli istituti di credito, le societa', gli enti e le ditte che emettono azioni, obbligazioni, cartelle, certificati ed altri titoli di qualunque specie, anche provvisori, non possono provvedere ad alcuna annotazione nelle loro scritture, ne' ad alcuna operazione concernente i titoli trasferiti per causa di morte; se non sia stata fornita la prova della presentazione della dichiarazione.
5. I concessionari di cassette di sicurezza non possono aprirle senza aver prima apposto la loro firma, con indicazione della data e dell'ora dell'apertura, su apposito registro tenuto dai concedenti in forma cronologica e senza fogli o spazi in bianco. Quando vi siano piu' concessionari di una cassetta o, comunque, piu' persone che abbiano la facolta' di aprirla, colui che la apre deve firmare sul registro una dichiarazione attestante che, per quanto e' a sua conoscenza, gli altri sono tuttora in vita. Dopo la morte del concessionario o di uno dei concessionari la cassetta puo' essere aperta solo alla presenza di un funzionario dell'amministrazione finanziaria e sara' redatto l'inventario del contenuto. Il giorno e l'ora dell'apertura della cassetta dovra' essere comunicato, a cura del concedente, con almeno un giorno feriale di anticipo, all'ufficio del registro nella cui circoscrizione l'inventario deve essere redatto.
Capo V. Sanzioni
Art. 50 Omissione o tardivita' della dichiarazione
1. Per l'omissione o per il ritardo della presentazione della dichiarazione si applica la pena pecuniaria da una a tre volte l'imposta.
2. La pena pecuniaria e' ridotta ad un quarto, con un minimo di duemila lire, se il ritardo non supera i trenta giorni e sempreche' non sia stata ancora notificata la liquidazione d'ufficio.
Art. 51 Incompletezza e infedelta' della dichiarazione
1. Se la dichiarazione non comprende tutti i beni e i diritti che costituiscono l'attivo ereditario si applica, qualora l'imponibile complessivo superi di oltre un quarto quello dichiarato, la pena pecuniaria da meta' a due volte la maggiore imposta dovuta.
2. La pena e' raddoppiata se l'imponibile e' superiore al doppio di quello dichiarato ed e' ridotta ad un sesto del massimo se il contribuente non ha proposto ricorso.
3. La sanzione stabilita nel primo comma si applica anche se il valore venale di beni o diritti di cui agli articoli 20, 21 e 22, indicati nella dichiarazione, e' definitivamente determinato, a norma dell'art. 26, in misura superiore di oltre un quarto a quello dichiarato. La pena pecuniaria e' raddoppiata se il valore definitivamente determinato e' superiore al doppio di quello dichiarato ed e' ridotta ad un sesto del massimo se l'accertamento e' divenuto definitivo perche' il contribuente non ha proposto ricorso o vi ha aderito, ai sensi dell'art. 27, prima della decisione della commissione tributaria di primo grado.
4. Se l'attestazione di sussistenza di debiti prevista nell'art. 16 non e' conforme a verita' coloro i quali l'hanno sottoscritta sono tenuti in solido al pagamento di una pena pecuniaria da una a sei volte la maggiore imposta dovuta.
Art. 52 Tardivita' del pagamento
1. Se l'imposta viene pagata dopo la scadenza dei termini stabiliti si applica una soprattassa pari al venti per cento dell'imposta stessa.
Art. 53 Altre infrazioni
1. Il contribuente che dichiari di non possedere, rifiuti di esibire o sottragga comunque all'ispezione scritture contabili obbligatorie a norma di legge, soggette ad ispezione ai sensi dell'art. 26, e' punito con la pena pecuniaria da lire duecentomila a un milione.
2. In caso di inottemperanza alle richieste fatte dagli uffici del registro ai sensi dell'art. 48 si applica la pena pecuniaria da diecimila a duecentomila lire.
3. I creditori o i loro aventi causa che rifiutano di sottoscrivere l'attestazione di cui all'art. 16 o di rilasciare le dichiarazioni previste dallo stesso articolo o di consegnare al contribuente i titoli delle passivita' ovvero non permettono che ne sia fatta copia autentica sono puniti con la pena pecuniaria da lire ventimila a trecentomila, fermo restando il diritto del contribuente al risarcimento del danno subito. I trasgressori sono tenuti in proprio al pagamento dell'imposta eventualmente dovuta, con le relative penalita', salvo regresso verso il contribuente.
4. Ogni violazione degli obblighi e dei divieti stabiliti nel presente decreto e' punita, se non sia stato diversamente disposto, con la pena pecuniaria da diecimila a cinquantamila lire.
Art. 54 Irrogazione e pagamento delle pene pecuniarie e soprattasse
1. L'Ufficio del registro procede alla irrogazione delle pene pecuniarie e delle soprattasse mediante notifica al contribuente di avviso motivato. Se e' dovuta anche la imposta, la sanzione puo' essere irrogata con lo stesso avviso.
2. Nella determinazione della misura della pena pecuniaria si deve tenere conto della gravita' del danno o del pericolo cagionato all'erario e della personalita' dell'autore della violazione, desunta dai suoi precedenti e dalle sue condizioni di vita individuale, familiare e sociale.
3. Le sanzioni devono essere irrogate, a pena di decadenza, nel termine stabilito per la applicazione e la liquidazione dell'imposta cui si riferiscono. Se non e' dovuta l'imposta la decadenza si verifica con il decorso di cinque anni dal giorno in cui e' avvenuta l'infrazione.
4. Le pene pecuniarie e le soprattasse devono essere pagate entro sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso, ovvero, se e' stato proposto ricorso, dalla notificazione della decisione della commissione centrale o della sentenza della corte d'appello o dell'ultima decisione non impugnata.
Titolo terzo. Imposta sulle donazioni
Art. 55 Determinazione dell'imposta
1. Per le donazioni l'imposta e' determinata mediante l'applicazione delle aliquote indicate alla lettera a) della tariffa al valore complessivo netto dei beni e dei diritti che formano oggetto di tutte le disposizioni comprese in uno stesso atto ed e' ripartita fra gli aventi causa in proporzione al valore dei beni e dei diritti attribuiti a ciascuno.
2. Nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 6 la imposta e' aumentata dell'importo risultante dall'applicazione delle aliquote indicate alla lettera b) della tariffa al valore dei beni e dei diritti attribuiti a ciascun avente causa.
Art. 56 Registrazione dell'atto e applicazione dell'imposta
1. Gli atti di donazione sono soggetti a registrazione in termine fisso secondo le disposizioni sull'imposta di registro relativa agli atti pubblici.
2. Per la liquidazione e riscossione dell'imposta, per le sanzioni e per il contenzioso si applicano, salvo il disposto degli articoli da 1 a 5 e dell'articolo precedente, le norme relative all'imposta di registro.
Titolo quarto. Disposizioni finali e transitorie
Art. 57 Successioni e donazioni anteriori
1. Per le successioni aperte e le donazioni fatte anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, per le quali non sia gia' intervenuto il definitivo accertamento del valore imponibile, l'amministrazione finanziaria puo' consentire che il valore medesimo sia definito in via amministrativa con una riduzione fino al sessanta per cento del valore presunto, purche' l'imposta calcolata sul valore cosi' ridotto non risulti inferiore a quella che sarebbe dovuta ai sensi del presente decreto sul complessivo valore presunto.
Art. 58 Abrogazione di norme
1. Con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3270, del regio decreto-legge 4 maggio 1942, n. 434 e delle successive leggi modificative e integrative, quelle che stabiliscono esenzioni o agevolazioni non contemplate nel presente decreto e tutte le altre disposizioni non compatibili con le norme del presente decreto.
2. A partire dalla stessa data cessa di avere applicazione l'addizionale all'imposta sulle successioni e donazioni istituita con il decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, convertito nella legge 25 aprile 1938, n. 614, e successive modificazioni.
3. Dall'abrogazione disposta dal primo comma sono escluse le esenzioni ed agevolazioni a favore dei titoli di Stato, garantiti dallo Stato od equiparati.
Art. 59 Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il 1 gennaio 1973 e si applica alle successioni aperte e alle donazioni fatte a partire da tale data.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 26 ottobre 1972
LEONE
ANDREOTTI - RUMOR -
VALSECCHI - MALAGODI
- TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 3 novembre 1972
Atti del Governo, registro n. 252, foglio n. 5. - CARUSO