Sez. 6, Sentenza n. 11552 del 06/10/1998 Ud. (dep. 06/11/1998) Rv. 213413 - 01
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'AUTORITÀ DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE - MANCATA ESECUZIONE DOLOSA DI UN PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE - IN GENERE | Reintegra nel possesso - Nuovo spoglio in pendenza di giudizio possessorio - Sussistenza del reato.
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'AUTORITÀ DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE - MANCATA ESECUZIONE DOLOSA DI UN PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE - IN GENERE
In tema di elusione di un provvedimento del giudice, il provvedimento di reintegra nel possesso è una misura cautelare intesa non soltanto a ripristinare il possesso a favore dell'avente diritto, che ne sia stato spogliato, ma anche ad assicurarglielo per tutta la durata del procedimento civile. Commette pertanto il reato in questione colui che, dopo avere per ordine del giudice civile reintegrato un terzo nel possesso di un bene immobile o nel godimento di altro diritto reale, lo spogli nuovamente di esso, in pendenza del giudizio possessorio, mediante una qualsiasi azione, commissiva od omissiva. (Nella specie, l'imputato, rivestente la qualità di sindaco, dopo che era stata ripristinata l'erogazione idrica di una fontana, non aveva provveduto, sebbene richiestone per iscritto dall'interessato, ad eliminare un guasto, che, sopraggiunto dopo la reintegrazione ordinata dal giudice civile, aveva determinato una nuova interruzione dell'erogazione idrica).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 388 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)