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Differimento di termini previsti da disposizioni legislative

Testo in vigore al

Art. 12 Ammodernamento e potenziamento dei servizi centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale

1. E' differito al 31 dicembre 1991 il termine del 31 dicembre 1990 indicato dall'articolo 26 della legge 31 maggio 1990, n. 128, per quanto concerne la facolta' di convenzionamento con terzi per l'ammodernamento e potenziamento dei servizi centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.

Art. 13 Servizi sociali a favore del personale del Ministero degli affari esteri

1. E' differito al 31 dicembre 1991 il termine del 31 dicembre 1990 indicato dall'articolo 27 della legge 31 maggio 1990, n. 128, riguardante l'efficacia delle norme sui servizi sociali a favore del personale del Ministero degli affari esteri impiegato presso l'Amministrazione centrale, di cui all'articolo 3 della legge 18 luglio 1984, n. 370.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in lire 2 miliardi per l'anno 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Proroga della legge n. 370 del 1984, concernente norme sui servizi sociali a favore del personale del Ministero impiegato presso l'Amministrazione centrale".

3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 14 Accordi di Osimo di cui alla legge 14 marzo 1977, n. 73

1. Il Ministero degli affari esteri e' autorizzato a provvedere agli studi di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 100, e alle attivita' di ricerca e di promozione scientifica e culturale connesse, sino alla concorrenza della somma di lire 800 milioni per l'anno 1991.

2. Le funzioni del Comitato interministeriale di coordinamento e della relativa segreteria, di cui all'articolo 7 della legge 14 marzo 1977, n. 73, gia' prorogate fino al 31 dicembre 1990 con l'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 787, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 45, possono essere svolte fino al 31 dicembre 1991, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3, commi terzo e quarto, della legge 22 dicembre 1982, n. 960. Per consentire il funzionamento del Comitato e' autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1991.

3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a lire 900 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento predisposto per "Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali".

4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 16 Provvidenze per la Valtellina e zone adiacenti

1. Il termine di tre anni di cui all'articolo 11, comma 4, della legge 2 maggio 1990, n. 102, concernente la realizzazione di insediamenti produttivi nei territori di cui all'articolo 1 della medesima legge, e' differito di diciotto mesi.

2. La proroga di tre anni dei contratti di formazione e lavoro di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 2 maggio 1990, n. 102, decorre dalla data di approvazione del piano di cui all'articolo 5 della medesima legge.

Art. 18 Gestioni fuori bilancio

1. Il termine di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, e' differito fino alla data di entrata in vigore della legge di riordino delle gestioni fuori bilancio, e comunque non oltre il 30 novembre 1991.

2. Le gestioni fuori bilancio inerenti le attivita' di protezione sociale svolgentisi presso i Ministeri delle finanze, dell'interno e della difesa, di cui agli articoli 4, 9 e 13 della legge 27 dicembre 1989, n. 409, sono differite fino al 30 novembre 1991.

3. Restano validi gli atti e salvi gli effetti delle attivita' ed operazioni compiute nel periodo successivo alla scadenza dei termini previsti dalle leggi indicate nei commi 1 e 2, e fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 maggio 1991
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI