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Sez. U, Sentenza n. 2364 del 20/07/1971 (Rv. 353276 - 01)

TRIBUTI ERARIALI - CONTENZIOSO - RICORSO ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - IN GENERE - IMPOSTE INDIRETTE SUI TRASFERIMENTI DI RICCHEZZA - DETERMINAZIONE DEL VALORE - COMPETENZA DELLE COMMISSIONI DISTRETTUALI IN PRIMO GRADO E DI QUELLE PROVINCIALI IN SECONDO GRADO - QUESTIONI DI DIRITTO - COMPETENZA DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE IN PRIMO GRADO E DELLA COMMISSIONE CENTRALE IN SECONDO GRADO - QUESTIONE DI DIRITTO PREGIUDIZIALE AD UNA VALUTAZIONE - DISCIPLINA.*
Stato
decisa il 1971-07-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/353276-01

TRIBUTI ERARIALI - CONTENZIOSO - RICORSO ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - IN GENERE - IMPOSTE INDIRETTE SUI TRASFERIMENTI DI RICCHEZZA - DETERMINAZIONE DEL VALORE - COMPETENZA DELLE COMMISSIONI DISTRETTUALI IN PRIMO GRADO E DI QUELLE PROVINCIALI IN SECONDO GRADO - QUESTIONI DI DIRITTO - COMPETENZA DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE IN PRIMO GRADO E DELLA COMMISSIONE CENTRALE IN SECONDO GRADO - QUESTIONE DI DIRITTO PREGIUDIZIALE AD UNA VALUTAZIONE - DISCIPLINA.*

In materia di imposte indirette sui trasferimenti di ricchezza, a norma degli artt 29 e 30 del RDL 7 agosto 1936, n 1639, la Competenza a conoscere le controversie aventi per oggetto la Determinazione del valore appartiene in prima istanza alla commissione distrettuale, ed in secondo grado a quella provinciale, Sezione valutazione, contro le cui decisioni e ammesso ricorso all' autorita giudiziaria ordinaria per grave ed evidente errore di apprezzamento, od insufficienza di calcolo nella Determinazione del valore, mentre la Competenza a conoscere le controversie relative all'applicazione della legge, cioe quelle che involgono questioni di diritto, appartiene, in primo grado, alla commissione provinciale, cosiddetta Sezione di diritto, ed, in secondo grado alla commissione centrale. La commissione provinciale, Sezione valutazione, non ha alcuna Competenza a conoscere le questioni di diritto (appartenendo tale Competenza unicamente alla commissione provinciale, Sezione di diritto), nemmeno quando tali questioni si presentino come pregiudiziali rispetto a quelle di valutazione. In tal caso si ha, infatti, uno sdoppiamento della Competenza per materia fra la Sezione di diritto, competente per la decisione delle questioni giuridiche e la Sezione valutazione, competente per le questioni di mera valutazione. Il che comporta che la commissione provinciale, Sezione valutazione, ha l'Obbligo di sospendere il giudizio di valutazione fino a quando non divenga definitiva la decisione sulle questioni pregiudiziali di diritto. (Conf 3813'68, mass n 337241).*

Riferimenti normativi: Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 29 CORTE COST., Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 30 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)