Sez. 3, Ordinanza n. 29147 del 04/11/2025 (Rv. 676856-01)
RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - OPERE PUBBLICHE - STRADE | Caso fortuito ex art. 2051 c.c. - Condotta del danneggiato - Criteri di valutazione - Prevedibilità - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie. RESPONSABILITA' CIVILE - COSE IN CUSTODIA - INCENDIO - PRESUNZIONE DI COLPA - PROVA LIBERATORIA - In genere.
RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - OPERE PUBBLICHE - STRADE
In tema di responsabilità da cosa in custodia, al fine di stabilire se la condotta della vittima integri il caso fortuito ex art. 2051 c.c., occorre valutare se il danneggiato, in ossequio al generale dovere di ragionevole cautela, avrebbe potuto prevedere ed evitare il danno, restando irrilevante la circostanza che tale sua condotta fosse astrattamente prevedibile. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, in relazione alla caduta occorsa, in un'area adibita a mercato e in orario diurno, a una signora che era inciampata in una buca lunga 30-40 cm. e "profonda quanto un piede con una scarpa", aveva ascritto integralmente alla vittima l'eziologia del sinistro, sul presupposto che la condizione di generale dissesto del piazzale escludeva la possibilità di confidare nella apparente regolarità della superficie calpestabile).
Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)