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Sez. L, Sentenza n. 7266 del 08/08/1996 (Rv. 499036 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - CONCLUSIONI NUOVE | Sicilia - Tributi - Riscossione - Titolare di esattoria - Diritto all'assunzione da parte della società titolare della gestione esattoriale in base alla legge regionale siciliana n. 55 del 1984 - Disconoscimento di tale diritto da parte del giudice di merito - Annullamento - Giudizio di rinvio - Deduzione da parte della società della inidoneità fisica dell'avente diritto all'assunzione allo svolgimento delle mansioni esattoriali - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1996-08-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/499036-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - CONCLUSIONI NUOVE

Nel giudizio di rinvio conseguente alla sentenza della Corte di Cassazione che, nell'interpretare l'art. 5 della legge regionale siciliana 21 agosto 1984, n. 55, abbia affermato la sussistenza del diritto dei titolari di esattorie delle imposte dirette in Sicilia, in carica al 31 dicembre 1984, ultracinquantacinquenni, se donne, e ultrasessantenni, se uomini, senza diritto a pensione, all'assunzione da parte della società di cui all'art. 1 della stessa legge, a prescindere dall'età e dalla posizione assicurativa a fini previdenziali, costituisce eccezione in senso proprio, come tale preclusa, la questione della inidoneità a proficuo lavoro del lavoratore da assumere, sollevata dalla società obbligata all'assunzione, a nulla rilevando che la sentenza resa nel precedente giudizio di legittimità, per mera completezza di motivazione, abbia precisato (ribadendo, del resto, quanto già affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 176 del 1986) che l'espunzione dall'ordinamento della norma che consentiva il licenziamento del lavoratore ultrasessantacinquenne non impedisce al datore di lavoro di provare in concreto l'inidoneità fisica del lavoratore stesso a proseguire nel rapporto, trattandosi di affermazione che di per sè non vale a riaprire il dibattito processuale sul tema anzidetto, ove tale tema non sia stato tempestivamente proposto nel precedente giudizio di merito.

Riferimenti normativi: Legge Reg. Sicilia 21/08/1984 num. 55 art. 1, Legge Reg. Sicilia 21/08/1984 num. 55 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)