Sez. 3, Sentenza n. 521 del 27/03/1965 (Rv. 310951 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA) - CONCILIATORE - CAUSE DA DECIDERE SECONDO EQUITA - RICORSO PER CASSAZIONE - ESPERIBILITA - LIMITI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA) - CONCILIATORE - CAUSE DA DECIDERE SECONDO EQUITA - RICORSO PER CASSAZIONE - ESPERIBILITA - LIMITI.*
Limitatamente alle cause il cui valore non eccede le lire diecimila, cause che il conciliatore e tenuto a decidere secondo equita e non secondo diritto (art.113, secondo comma cod. proc. civ., in relazione alla l. n. 761 del 1956) il precetto dettato dall'art.111 della Costituzione subisce una limitazione, nel senso che il ricorso per Cassazione contro le relative sentenze, per violazione di legge, puo riguardare soltanto gli errores in procedendo nei quali il conciliatore sia in corso, ma non gia anche gli errori in giudicando. (Conf. 2520/60, 2044/59, 1629/58).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)