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Sez. 4, Sentenza n. 14829 del 14/03/2006 Ud. (dep. 28/04/2006) Rv. 234035 - 01

REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - CONTRAVVENZIONI - OMESSA CUSTODIA E MALGOVERNO DI ANIMALI | Lesioni personali colpose - Lesioni provocate da animali - Responsabilità del soggetto tenuto alla custodia - Condizioni - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-03-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/234035-01

REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - CONTRAVVENZIONI - OMESSA CUSTODIA E MALGOVERNO DI ANIMALI

In caso di custodia di animali, al fine di escludere l'elemento della colpa, rappresentato dalla mancata adozione delle debite cautele nella custodia dell'animale pericoloso, non basta che questo si trovi in un luogo privato o recintato, ma è necessario che in tale luogo non possano introdursi persone estranee. (Da queste premesse, la Corte ha rigettato il ricorso del procuratore generale avverso la sentenza che aveva mandato assolto dal reato di lesioni personali colpose gli imputati, sul rilievo dell'assenza di colpa dei medesimi, essendosi accertato che il cane che aveva provocato le lesioni all'infortunata era custodito in un giardino privato, recintato e chiuso da un cancello con serratura a molla, mentre l'infortunata vi si era introdotta, pur sapendo del cane, la cui presenza era del resto segnalata da apposito cartello).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 590 CORTE COST., Cod. Pen. art. 672 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2052 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)