Sez. 1, Sentenza n. 2139 del 23/05/1977 (Rv. 385871 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - OPPOSIZIONE - APPELLO - VIZI DI NULLITA DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO REIETTIVA DELL'OPPOSIZIONE - DEDUCIBILITA ESCLUSIVAMENTE CON IL MEZZO DELL'IMPUGNAZIONE.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - OPPOSIZIONE - APPELLO - VIZI DI NULLITA DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO REIETTIVA DELL'OPPOSIZIONE - DEDUCIBILITA ESCLUSIVAMENTE CON IL MEZZO DELL'IMPUGNAZIONE.*
Il principio fissato dall'art 161 cod proc civ, in base al quale i motivi di nullita della sentenza si convertono in motivi di impugnazione, non soffre deroga nel procedimento di opposizione alla dichiarazione di fallimento. Ne consegue che l'eventuale vizio della sentenza di primo grado, che abbia respinto quell'opposizione, sotto il profilo del mancato rilievo del difetto di motivazione della pronuncia dichiarativa del fallimento, puo essere esaminato dal giudice d'appello solo se e nei limiti in cui sia fatto valere come motivo di gravame. (V 2033/72, mass n 359181).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Legge Falliment. art. 16 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 16 CORTE COST., Legge Falliment. art. 18 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 18 CORTE COST., Legge Falliment. art. 19, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 19
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)