Sez. 3, Sentenza n. 15101 del 11/03/2010 Ud. (dep. 20/04/2010) Rv. 246616 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - CON RINVIO - IN GENERE | Annullamento relativo alla rideterminazione della pena - Giudizio di rinvio - Cause estintive sopravvenute - Applicabilità - Esclusione.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - CON RINVIO - IN GENERE
L'annullamento con rinvio disposto dalla Corte di Cassazione ai soli fini della rideterminazione della pena comporta la definitività dell'affermazione di colpevolezza sì che non possono più essere rilevate, in sede di giudizio di rinvio, le cause di non punibilità sopravvenute.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 623 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 624 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)